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Prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie – Regime Iva e obblighi di certificazione
Per l'esenzione Iva sono necessari due requisiti: la natura oggettiva della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona) e la qualifica soggettiva di chi la rende (soggetti abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie). Oggi le moderne farmacie non si limitano alla semplice somministrazione dei farmaci. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, ha fatto chiarezza sui servizi sanitari resi dalle farmacie, eliminando la confusione originata da alcune risposte fornite in passato ad interpelli individuali che affermavano l'obbligo della fattura per i servizi sanitari. Per quanto concerne il regime Iva il documento di prassi amministrativa precisa che l'esenzione è subordinata al duplice requisito sopra esposto. La mancanza anche di uno dei due requisiti comporta il venir meno dell'esenzione. In merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi, invece, la risoluzione indica le prestazioni che possono essere documentate mediante scontrino fiscale recante la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario. Ciò in quanto, i soggetti abilitati all'esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia all'interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest'ultima.
(Vedi risoluzione n. 60 del 2017)






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