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Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative
Con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi che per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro è obbligatoria dal 1° luglio 2019 mentre per tutti gli altri soggetti, dal 1°gennaio 2020. La richiesta di chiarimenti, in realtà, riguardava l’applicazione delle sanzioni qualora durante il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, siano state adottate diverse forme di documentazione dei corrispettivi. Il documento cita i casi in cui il contribuente con volume d’affari superiore a 400mila euro abbia emesso fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, anziché dotarsi di registratore telematico, abbia emesso scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa. L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 15/E/2019, ha già precisato che i contribuenti ancora privi di registratore telematico possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Riassumendo, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e fino al momento di disponibilità di un registratore telematico, i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri devono: certificarli con scontrini e ricevute fiscali; inviare i dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; liquidare correttamente e tempestivamente le imposte. Non sussiste, invece, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini o ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex art. 21 o 21-bis del decreto IVA. Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate. L’Agenzia delle Entrate ha inviato una comunicazione ai contribuenti con volume d’affari superiore a 400mila euro, potenzialmente tenuti alla trasmissione telematica degli scontrini che, tuttavia, non risultava effettuata. Questo, per favorire l’adempimento spontaneo e rimediare ad eventuali violazioni mediante ravvedimento. Nel caso in cui l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, la violazione può essere regolarizzata, senza le sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.
(Vedi risoluzione n. 6 del 2020)






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