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Chiarimenti sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini
L’articolo 67 del decreto legge n. 18/2020, meglio noto come decreto ‘Cura Italia’, ha disposto la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini per rispondere alle istanze di interpello presentate dai contribuenti. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 20 marzo 2020, fornisce chiarimenti e istruzioni per la gestione di dette istanze. Per gli interpelli presentati prima dell’8 marzo, la decorrenza riprenderà dal 1°giugno 2020. Sempre dal 1°giugno ripartirà la decorrenza dei 90 giorni di tempo per rispondere alle istanze di interpello presentate durante lo stop. La proroga interessa anche le risposte agli inviti ai contribuenti per la regolarizzazione delle domande di interpello o per la presentazione della documentazione integrativa. Nel corso del periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello può avvenire esclusivamente per via telematica attraverso la Pec. Durante il periodo di sospensione dei termini delle istanze di interpello gli uffici dell’Agenzia delle Entrate continueranno le attività di lavorazione delle stesse. Potranno, ad esempio, inviare richieste di regolarizzazione, in presenza di carenze; inviare richieste di documentazioni integrative; fornire pareri ai contribuenti; svolgere interlocuzioni formali in materia di nuovi investimenti. E’ invece inibita la possibilità di accedere presso le sedi di svolgimento dell’impresa. Come sopra espresso, dunque, le risposte alle istanze di interpello sono sospese e riprenderanno a decorrere dal 1°giugno 2020. Tuttavia, la mancata risposta alle istanze nei termini ordinari non può essere intesa come ‘silenzio assenso’ considerato che i predetti termini sono sospesi per disposizione di legge. Restano così sospesi fino al 31 maggio i termini per fornire pareri, inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa come pure quelli per rispondere alle richieste degli uffici. Al contribuente è comunque consentito effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di sospensione. Ad esempio, nel caso in cui durante il periodo di sospensione l’ufficio notifichi una richiesta di regolarizzazione, il termine di 30 giorni, entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l’istanza, inizierà a decorrere dal 1°giugno, ferma restando la possibilità per lo stesso di rispondere nel corso del periodo di sospensione. Ciò vale anche per gli interpelli presentati dai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Nel corso del periodo di sospensione l’ufficio, come detto, può inviare richieste di regolarizzazione delle istanze ma dovrà precisare che il termine di 30 giorni entro il quale il contribuente deve provvedere, inizia a decorrere dal 1°giugno, con la facoltà, per quest’ultimo, di presentare la documentazione richiesta durante la sospensione dei termini. In merito alle istanze di interpello presentate ad un ufficio diverso da quello competente, il termine per fornire risposta al contribuente inizia a decorrere dal giorno in cui l’istanza viene trasmessa all’ufficio competente. Sempre dal 1°giugno decorre il termine per le istanze trasmesse durante il periodo di sospensione, a nulla rilevando la data in cui l’istanza è stata presentata presso l’ufficio incompetente. In relazione alle istanze di interpello pervenute prima dell’8 marzo e a quelle pervenute nel periodo di sospensione, gli uffici potranno fornire i pareri ai contribuenti, senza tener conto della scadenza dei termini ordinari, considerato che durante la sospensione non matura il ‘silenzio assenso’. Al contribuente l’ufficio potrà richiedere di integrare la documentazione presentata ma specificando che l’eventuale consegna nel periodo di sospensione non comporta l’obbligo per l’ufficio di rispondere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Tale termine decorrerà sempre dal 1°giugno come pure quello, annuale, entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la documentazione richiesta. Nell’ipotesi in cui la richiesta di documentazione integrativa sia già stata notificata al contribuente nel periodo intercorrente tra l’8 e il 20 marzo 2020, a seguito della sospensione dei termini disposta dal decreto ‘Cura Italia’, la risposta sarà fornita entro 60 giorni dal 1°giugno 2020. In relazione a un’istanza di interpello ordinario regolarmente presentata tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e per la quale sia stata chiesta l’integrazione documentale pervenuta il 20 maggio 2020 il termine di 60 giorni per la risposta inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè dal 1°giugno 2020 e scadrà il 30 luglio 2020. Il decreto legge ‘Cura Italia’ ha disposto anche la sospensione dei termini relativi alle istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo, nonché dei termini relativi alle istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata. Anche in tali casi i termini per la loro istruttoria inizieranno a decorrere dal 1°giugno 2020. Per quanto concerne le istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo, la sospensione comporta che il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sia escluso dal computo del termine di 120 giorni per la conclusione dell’istruttoria di ammissione. Durante il periodo di sospensione, l’eventuale notifica dei provvedimenti di ammissione o di rigetto resta valida e non necessita di alcun rinnovo dopo il 1°giugno 2020. La richiesta di documentazione integrativa nel corso del periodo di sospensione può essere soddisfatta dal contribuente anche nel periodo di stand-by. Tuttavia, il termine di 120 giorni per la conclusione dell’istruttoria inizierà a decorrere solo dal 1°giugno 2020. Anche durante il periodo di sospensione i contribuenti possono presentare istanza di ammissione al regime di adempimento collaborativo. In tal caso, ai fini della decorrenza del termine per l’istruttoria, tali istanze si intenderanno presentate il 1°giugno 2020. Quanto visto per il regime di adempimento collaborativo vale anche per le istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata. Il periodo di sospensione disposto dal decreto ‘Cura Italia’ è pertanto sospeso dal computo del termine di 180 giorni per la conclusione dell’istruttoria.
(Vedi circolare n. 4 del 2020)






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