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Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2019

Circolare n. 16 del 16 giugno 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2019

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta 2019. Il documento, che illustra le novità (anche quelle introdotte dal decreto Rilancio), le semplificazioni e le istruzioni per il calcolo Isa in dichiarazione dei redditi 2020, è composto da una parte generale e da due allegati. La parte generale chiarisce le novità degli Isa per il periodo d’imposta 2019. Gli allegati contengono uno schema di sintesi degli Isa interessati dalle prossime evoluzioni, con le informazioni richieste a tal fine nei modelli di quest’anno e l’elenco degli Isa evoluti con il Dm 24 dicembre 2019. La circolare dedica inoltre un capitolo alle richieste di chiarimento in ordine a questioni più ricorrenti. Le risposte sono state divise in macro aree tematiche.

Tra le novità trova posto la modifica del coefficiente individuale per il calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto e del criterio per confrontare i dati dichiarati con quelli presunti.

Il documento di prassi amministrativa da una parte conferma alcune delle regole alla base degli Isa, come l’attribuzione dei benefici premiali per i contribuenti con punteggio di affidabilità fiscale elevato, dall’altra evidenzia, come già anticipato, le novità introdotte per il periodo d’imposta 2019.

Per ciò che concerne le novità introdotte per gli Isa 2020 occorre fare riferimento ai decreti del 24 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020 emanati dal Mef. Nel primo decreto, ossia quello del 2019, sono stati evoluti 89 Isa; nel secondo, quello di febbraio 2020, sono stati effettuati interventi di aggiornamento delle variabili territoriali di determinati Isa e modifiche agli Isa approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019. Inoltre, è stata prevista l’esclusione dall’applicazione degli Isa, per il periodo d’imposta 2019, dei soggetti che partecipano ad un gruppo Iva.

Le innovazioni introdotte con il decreto del Mef del 24 dicembre 2019 hanno riguardato:

- gli 89 Isa modificati, compresi i 20 la cui revisione era stata anticipata dal Provvedimento del 30 gennaio 2019 e l’aggiornamento dei 3 indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica;

- la modifica della formula dell’indicatore ‘Incidenza dei costi residuali di gestione’ applicabile alle attività d’impresa e dell’indicatore ‘Incidenza delle altre componenti negative sulle spese’ applicabile alle attività di lavoro autonomo, in modo che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse;

- la modifica della metodologia di stima dei ricavi dichiarati operata ai fini dell’attribuzione del punteggio che vanno eseguiti in base all’art. 85 del Tuir. Tale stima, ad eccezione di alcuni specifici Isa, è ora comprensiva dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso;

- la metodologia che consente di trattare, con riferimento al periodo d’imposta 2019, il passaggio dal sistema contabile di competenza a quello improntato al criterio di cassa e viceversa;

- la soppressione di alcuni ‘’Indicatori di anomalia’, cui consegue la semplificazione delle correlate variabili ‘precalcolate’ per il periodo d’imposta 2019.

Con il decreto del Mef del 28 febbraio 2020 sono stati effettuati i seguenti interventi:

- l’aggiornamento delle variabili territoriali di alcuni Isa per tener conto delle variazioni amministrative intervenute a seguito dell’istituzione di nuovi comuni nel corso del 2019;

- l’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, al fine di tener conto di possibili situazioni di vantaggio o svantaggio competitivo derivante dalla particolare collocazione territoriale;

- l’individuazione delle misure di ciclo settoriale, per tener conto, in fase di applicazione degli Isa, dell’andamento di eventuali variazioni congiunturali verificatesi nei settori e nei territori;

- modifiche agli Isa approvati con i dm 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019. In particolare le modifiche hanno riguardato il prezzo del carburante e il coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto;

- l’esclusione dall’applicazione degli Isa, per il periodo d’imposta 2019, dei soggetti che partecipano ad un gruppo Iva.

Modifiche al calcolo del Coefficiente individuale

Come per lo scorso anno, la stima dei ‘Ricavi/Compensi per addetto’ e del ‘Valore aggiunto per addetto’ sono personalizzate per ogni singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività degli operatori economici e che risulta calcolato sui dati delle precedenti otto annualità dichiarative. Attraverso la rilevazione dell’impatto di determinate variabili, non direttamente osservabili, sui ricavi/compensi e sul valore aggiunto, tale coefficiente individuale consente di controllare l’effetto di specificità individuali costanti nel tempo ma non osservabili e di evidenziare situazioni di produttività maggiore o minore rispetto alla media del settore di appartenenza, garantendo che la condizione di ciascun contribuente venga colta con puntualità e precisione, anche tenendo conto dei suoi comportamenti nel tempo. La modifica del coefficiente individuale opera in modo da tenere conto dell’entità della flessione dei ricavi/compensi dichiarati nell’anno di riferimento rispetto al passato e dell’apporto del coefficiente individuale nella stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto. Conseguentemente, quanto maggiore è la flessione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente nell’anno di applicazione rispetto al passato e quanto maggiore è il contributo del coefficiente individuale nelle stime dei ricavi/compensi e/o del valore aggiunto, tanto maggiore sarà la riduzione prodotta dal correttivo nelle stime stesse.

Indicatori di anomalia

Importante novità che è stata apportata non solo per gli 89 Isa in evoluzione per il periodo d’imposta 2019, ma anche con riferimento a quelli approvati con dm 28 dicembre 2018, riguarda la soppressione di alcuni indicatori elementari di anomalia.

Contribuenti ai quali non si applicano gli Isa – I gruppi Iva

Con il dm di febbraio è stata introdotta una nuova causa di esclusione dall’applicazione degli Isa. Riguarda i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo Iva. L’esclusione, limitata al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, deve ritenersi finalizzata all’acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili per poter valutare la possibilità di applicare correttamente gli Isa ai soggetti interessati dall’istituto gruppo Iva. Chi aderisce al gruppo Iva, ancorché escluso dall’applicazione degli Isa, deve comunque presentare il relativo modello.

La stima dei ricavi/compensi

Il documento di prassi amministrativa analizza anche la modifica del criterio con cui sono confrontati i ricavi/compensi dichiarati, con quelli presunti in base agli indicatori elementari di affidabilità. In conseguenza di tale modifica, la stima dei ricavi operata ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari di affidabilità, sarà comprensiva dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. Rispetto agli anni passati, quindi, non opera più il meccanismo utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso che consentiva di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività. Sono stati modificati anche i criteri di compilazione del quadro contabile per le imprese dei modelli Isa; le componenti positive e negative di reddito, da indicare nel quadro F, dovranno far riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni.

La modulistica

La circolare fornisce indicazioni in merito agli aspetti correlati alla modulistica Isa 2020, dando evidenza delle novità rispetto ai modelli approvati per il precedente periodo d’imposta.

La semplificazione degli adempimenti

Gli Isa attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio che è espressione del grado di ‘affidabilità fiscale’, anche al fine di consentire l’accesso a uno o più specifici benefici premiali. Trattandosi di un risultato che va da 1 a 10, il punteggio dell’Isa rappresenta un valore di sintesi. La capacità dei diversi indicatori elementari di concorrere efficacemente a tale sintesi è ovviamente condizionata anche dalla varietà e dalla qualità delle informazioni contenute nei modelli. Con riferimento agli Isa evoluti per il periodo d’imposta 2019, si tratta delle informazioni dichiarative presenti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore presentati per il periodo d’imposta 2017. La prima applicazione di questo nuovo strumento di compliance è stata accompagnata da un’importante operazione di riduzione degli adempimenti dichiarativi rispetto a quelli previsti per gli studi di settore. Mentre, infatti, per questi ultimi, all’interno di ciascun modello erano previste 258 informazioni, i modelli degli Isa relativi al periodo d’imposta 2018 hanno richiesto, invece, mediamente 147 informazioni. La riduzione della quantità di dati richiesti è ancora più significativa con riferimento alle variabili di tipo strutturale: si è passati, infatti, dalle 83 informazioni presenti, in media, nei modelli degli studi di settore, alle 29 contenute nei modelli Isa. Il processo di semplificazione ha inoltre comportato l’eliminazione dell’obbligo di compilazione degli Isa per una serie di soggetti tenuti alla presentazione degli studi di settore. Parliamo di coloro che dichiarano ricavi/compensi di ammontare compreso tra 5.164.569 e 7.500.000 euro; di chi si trova in un periodo di non normale svolgimento dell’attività; di chi esercita un’attività che costituisce mera prosecuzione di attività precedentemente svolte da altri soggetti. Tale percorso di riduzione e semplificazione degli adempimenti è proseguito con la modulistica approvata per il periodo d’imposta 2019.

Le principali novità della modulistica 2020

La struttura dei modelli Isa 2020 è sostanzialmente analoga a quella dei modelli relativi alla precedente annualità. Sono 175 i modelli, riconducibili a 5 macro categorie:

· comparto agricolo (Isa individuati dalla lettera A);

· attività delle manifatture (Isa individuati dalla lettera D);

· comparto economico dei servizi (Isa individuati dalla lettera G);

· attività dei professionisti (Isa individuati dalla lettera K);

· area del commercio (Isa individuati dalla lettera M).

Confermata la struttura delle istruzioni. Oltre alle Istruzioni Parte Generale, sono previste istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli Isa, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa), G e H (dati contabili lavoro autonomo). All’interno delle istruzioni dei singoli Isa è operato un rinvio alle istruzioni comuni cui far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica. Segue una panoramica degli elementi di maggiore novità o rilevanza contenuti nelle istruzioni.

Istruzioni Parte Generale

Nelle istruzioni Parte Generale si forniscono indicazioni valide per tutti gli Isa. Allegata è la Tabella contenente l’indicazione delle attività (individuate per codice Ateco) e il corrispondente Isa approvato. La consultazione di tale tabella è fondamentale per verificare se, rispetto all’attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata, risulta approvato un Isa e, pertanto, se si è tenuti alla presentazione del relativo modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi Isa. La circolare ricorda ed elenca i soggetti che applicano gli Isa, tenuti alla compilazione del modello e fa l’elenco delle fattispecie che escludono dall’applicazione degli Isa. Il documento, precisa, che per il periodo d’imposta 2019 non risultano ancora esclusi dall’applicazione degli Isa gli enti non commerciali del Terzo settore che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, le imprese sociali. E’ bene tuttavia rammentare che chi determina il reddito con criteri forfettari è comunque escluso dall’applicazione degli Isa.

Istruzioni quadro A – Personale

Tutti gli Isa relativi ad attività di impresa prevedono un unico Quadro A- Personale nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all’attività. Per le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento generale ‘Istruzioni Quadro A, Personale’. Lo stesso approccio vale per i modelli Isa dei professionisti.

Istruzioni quadro F – Dati contabili (Imprese)

Nel quadro F dei modelli, per il periodo d’imposta 2019, risultano eliminati molti righi relativi ad informazioni non più necessarie per gli Isa. Per consentire il corretto calcolo della stima dei ricavi secondo i nuovi criteri, sono state eliminate tutte le informazioni relative all’indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relative alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso; conseguentemente, le componenti positive e negative di reddito, da indicare nel quadro F, dovranno far riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni. Le istruzioni per la compilazione del quadro F dicono anche che i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del mod. Redditi 2020. Naturalmente la nuova modalità di compilazione riguarda tutti i 175 Isa in vigore per il periodo d’imposta 2019. Sono state eliminate le informazioni relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale così come per quelle relative alle attività ad aggio o ricavo fisso, confluite nel quadro ‘Elementi specifici dell’attività’ degli Isa. Eliminati i righi contenenti le voci ‘Spese per acquisti di servizi’ e ‘Altri costi per servizi’ che sono state riunite nel solo rigo ‘Costo per servizi’.

Istruzioni quadro G e H – Dati contabili (Professionisti)

I quadri dei dati contabili G e H, entrambi riferibili alle attività professionali, si differenziano per essere correlati ad Isa applicabili agli esercenti arti e professioni approvati, rispettivamente, nel 2018 e nel 2019. La diversificazione dei due quadri è correlata al processo di omogeneizzazione delle informazioni richieste ai fini dell’applicazione degli Isa e delle informazioni necessarie per la determinazione del reddito di lavoro autonomo presenti all’interno del quadro RE dei modelli Redditi. Al fine di ridurre gli oneri a carico dei contribuenti in fase dichiarativa, è stato previsto che, a partire dal periodo d’imposta 2020, dai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa siano esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi. Tale processo che ha interessato i modelli riferiti ad Isa relativi al lavoro autonomo evoluti per il periodo d’imposta 2019, si concluderà con la restante parte dei modelli relativi alle attività professionali che saranno approvati per il periodo d’imposta 2020. Il nuovo quadro H si presenta con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella dei quadri RE. Nei righi del quadro H vanno riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE.

Quadri E – Dati per la revisione

Con il quadro E – Dati per la revisione vengono chieste ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate all’elaborazione degli Isa per le prossime annualità. Tali informazioni, che non saranno pertanto rilevanti ai fini del calcolo dell’Isa per l’anno di applicazione, saranno utilizzate per adeguare gli Isa per le annualità future.

Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate

Per il periodo d’imposta 2019 ai fini del calcolo degli Isa si deve tenere conto dei dati cosiddetti ‘precalcolati’ resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. I soggetti esclusi dall’applicazione degli Isa, tenuti comunque alla presentazione del modello, potranno esimersi dall’acquisizione di tali dati ‘precalcolati’ limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.

Dati precalcolati Isa 2020 – novità

Al fine di rende l’adempimento quanto più possibile agile, il ‘pacchetto’ di informazioni precalcolate risulta molto ridotto rispetto a quello fornito per il 2019. Sono state infatti eliminate una serie di variabili (vedi circolare) e di conseguenza non risultano più attivi gli indicatori di anomalia ad esse correlati (vedi circolare).

Dati precalcolati Isa 2020 – struttura

Come già avvenuto per il periodo d’imposta 2018 anche per il 2019 le variabili precalcolate sono fornite sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli Isa applicati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione. Per ogni contribuente vengono elaborate una o più posizioni Isa complete e due posizioni Isa residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo. In fase di applicazione sarà utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito dichiarata, la posizione Isa relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione Isa residuale.

Dati precalcolati Isa 2020 – modificabilità

In fase di applicazione il contribuente ha la possibilità di modificare:

· i valori delle variabili fornite dall’Agenzia delle Entrate, solo se valorizzate;

· la variabile relativa all’Anno di inizio attività risultante in ‘Anagrafe Tributaria’, anche se non valorizzata.

E’ importante ricordare, tuttavia, che vi sono dati che, anche se valorizzati, non possono essere modificati. La circolare li elenca espressamente.

Dati precalcolati Isa 2020 – consultazione ed acquisizione

In relazione alle modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate rende disponibile ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati, la circolare non segnala la presenza di alcuna novità rispetto alla precedente annualità.

Gli Isa evoluti per il periodo d’imposta 2019

Per il periodo d’imposta 2019, sono stati oggetto di integrale revisione 89 Isa. La circolare fornisce di seguito elementi di maggiore approfondimento con riferimento a specifici Isa evoluti, divisi per macrocomparto economico di appartenenza, interessati da interventi più rilevanti o particolari.

Le peculiarità applicative – Isa comparto delle manifatture

Isa BD12U – Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria.

Le peculiarità applicative – Isa comparto dei professionisti

Isa BK01U – Studi notarili.

Isa BK04U – Attività degli studi legali.

Isa BK21U – Attività degli studi odontoiatrici e delle imprese operanti in ambito odontoiatrico.

Isa BK22U – Servizi veterinari.

Isa BK24U – Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari.

Le peculiarità applicative – Isa comparto dei servizi

Isa con attività di vendita di generi ad aggio o ricavo fisso e proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS.

Isa con attività caratterizzate da ‘stagionalità’ (BG44U, BG58U, BG60U).

Isa con attività interessate da operazioni di ‘split payment’, ‘reverse charge’ e ‘Ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010’ (BG40U, BG50U, BG69U, BG75U).

BG31U – Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori; AG15S – Servizi nca.

Isa BG36U – Servizi di ristorazione commerciale.

Isa BG37U – Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria.

BG40U – Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili.

Isa BG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Isa BG54U – Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento.

Isa BG60U – Stabilimenti balneari.

Isa BG61U – Intermediario del commercio.

BG68U – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco.

BG79U – Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre; AG09S – Noleggio nca.

BG88U – Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche.

Le peculiarità applicative – Isa comparto del commercio

Come già osservato per il periodo d’imposta 2019, per le attività d’impresa, alcuni dati contabili relativi ad aggi o ricavi fissi, presenti all’interno del Quadro F nei modelli Isa periodo d’imposta 2018, sono stati eliminati. Il loro contenuto è stato inserito nel Quadro C, solo per gli Isa riferibili ad attività per le quali componenti ad aggio o ricavo fisso risultano significative. Per il comparto del commercio si tratta dei seguenti Isa: AM01U, BM06A, BM12U, BM13U, BM20U, AM80U, BM81U e BM85U.

Il software applicativo ‘Il tuo Isa 2020’

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software ‘Il tuo Isa 2020’, è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2019 e dei dati precalcolati forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d’imposta 2019 la struttura del software non presenta novità strutturali. Dunque gli operatori potranno confrontarsi con uno strumento che già conoscono. Confermata l’articolazione dell’applicativo in quattro sezioni che sono: ‘Impronta’; ‘Compila’; ‘Invia’ e ‘Utilità’. Completata la fase di inserimento dei dati richiesti, selezionando ‘Vai a calcolo’ è possibile effettuare il calcolo dell’indice e visualizzarne il risultato nella sezione ‘Indice sintetico di affidabilità’ dove troviamo il punteggio Isa e l’importo degli ‘Ulteriori componenti positivi per massimizzarne il profilo di affidabilità’.

Come già previsto per il periodo d’imposta 2018, gli indicatori elementari di anomalia sono visualizzati solo in caso di disallineamento: in tale circostanza è presente, oltre all’eventuale importo di ulteriori componenti positivi da dichiarare per disattendere la specifica anomalia, un’informativa di dettaglio con la descrizione della stessa.

In corrispondenza dell’informazione riguardante il punteggio Isa, è riportato un messaggio che richiama le regole di accesso ai benefici premiali previste per il periodo d’imposta 2019. L’informativa con l’importo degli ulteriori componenti positivi rappresenta un arricchimento dell’esito del software ‘Il tuo Isa 2020’. Tale informazione consente di identificare in modo diretto e immediato l’importo degli ulteriori componenti positivi utili a massimizzare il punteggio dell’Isa applicato.

I benefici premiali

La circolare fornisce chiarimenti in merito all’attribuzione di benefici premiali ai contribuenti. Con il provvedimento del 30 aprile 2020 sono state individuate le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici per effetto dell’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2019. L’individuazione, per tale annualità, dei criteri di accesso ai diversi benefici tiene conto di una duplice esigenza:

- da un lato definire dei punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale rispetto al periodo di imposta a cui gli Isa sono stati applicati (nel caso di specie il 2019);

- dall’altro, contestualmente, in modo coerente con la filosofia degli Isa, provare ad individuare, al fine di premiarle, situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie i periodi di imposta 2018 e 2019).

Il meccanismo predisposto consente di accedere ai benefici sia, ovviamente, ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente. Ciò, in coerenza con quanto previsto dalla norma, ossia dall’articolo 9-bis, comma 12, del dl 50/2017, laddove prevede che i livelli di affidabilità per poter accedere ai benefici siano individuati ‘anche con riferimento alle annualità pregresse’. Di seguito la circolare riporta, nel dettaglio, in relazione a ciascun beneficio premiale, il livello di affidabilità necessario per accedervi. Per usufruire dei benefici previsti dall’art. 9-bis, uno schema sintetizza i livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo d’imposta 2019; inoltre la circolare riporta alcune esemplificazioni che chiariscono meglio le modalità con cui applicare i nuovi criteri per l’individuazione, in relazione al periodo d’imposta 2019, del punteggio utile ai fini della fruizione dei benefici fiscali.

Le novità in materia di Isa introdotte dal Decreto Rilancio

La circolare fornisce prime considerazioni in ordine alle nuove disposizioni attinenti agli Isa, contenute nel decreto Rilancio. Il riferimento è, in particolare, all’articolo 148 del decreto recante ‘Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)’. Tale intervento introduce una disciplina eccezionale limitata a specifici periodi di imposta, ossia:

- ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 finalizzato a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19;

- ai soli periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2020 finalizzato alla individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull’esito della applicazione degli Isa.

L’analisi del rischio per i periodo d’imposta 2018 e 2020

Sul tema dell’attività di analisi del rischio, l’art. 148 del decreto Rilancio interviene individuando, nel comma 2, specifiche modalità di esecuzione, prevedendo che tali attività siano effettuate:

· limitatamente al periodo 2018, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli Isa relativo al periodo d’imposta 2019;

· limitatamente al periodo 2020, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

Le motivazioni che hanno portato all’individuazione di modalità specifiche per l’attività di analisi del rischio relativa ai periodi d’imposta 2018 e 2020, sono da ricercare da un lato dalle difficoltà per l’applicazione degli Isa nel 2018 e, dagli effetti sull’economia causati dall’emergenza sanitaria.

In relazione al periodo d’imposta 2020 (Isa 2021) l’intento del legislatore è quello di evitare che l’analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità del contribuente sia relativo esclusivamente ad un’annualità in cui l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Coronavirus comporterà ricadute economiche su imprese e lavoratori autonomi. Il giudizio di affidabilità del contribuente dovrà pertanto basarsi anche sui risultati dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019 che, qualora facessero emergere un punteggio indicativo di una sostanziale affidabilità del contribuente, porteranno a ritenere di scarso interesse la posizione del contribuente ai fini dell’analisi del rischio di evasione fiscale. L’utilizzo anche dei dati del 2018 e del 2019 per il 2020 riflette la logica degli Isa, sensibile alla ‘storia fiscale’ del contribuente.

Gli interventi disposti per tenere conto all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19

Le novità introdotte dall’art. 148 del decreto Rilancio che affrontano anche il tema della sostenibilità dei risultati dell’applicazione degli Isa nei periodi di imposta di emergenza da Coronavirus, sono limitate ai soli periodi di imposta 2020 e 2021. Tale limitazione temporale è chiara; l’intervento ha infatti la finalità di consentire la corretta applicazione degli Isa valutati gli effetti che il Covid-19 ha causato sul tessuto economico italiano e di cui gli Isa dovranno tener conto. Coerentemente l’intervento non risulta rilevante per il periodo d’imposta 2019, per il quale sono attualmente in corso gli adempimenti correlati alla presentazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli Isa, trattandosi di una annualità in alcun modo interessata dall’emergenza sanitaria.

Il comma 1 dell’art. 148 del decreto Rilancio, spostando al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione, il termine per le integrazioni degli indici, con effetti significativi sulle diverse tempistiche dell’intero processo di elaborazione ed aggiornamento degli Isa, ha voluto riconoscere ancora più tempo per svolgere tutte le analisi e le elaborazioni necessarie a tenere in adeguata considerazione gli effetti economici prodotti dalla pandemia. Tale lettura della norma consente di poter riaffermare il principio che le situazioni di natura straordinaria che causano mutamenti imprevedibili nelle condizioni di svolgimento delle attività economiche o delle aree territoriali, rappresentano un elemento di cui gli Isa dovrebbero essere in grado sempre di tenere conto, ai fini della capacità degli stessi a rappresentare la realtà delle attività economiche a cui si riferiscono.

La circolare precisa anche che gli interventi prescritti dall’art. 148 ‘dovranno essere idonei a rendere rappresentativi gli Isa per il ‘campione di riferimento’ individuando gli effetti della crisi epidemiologica’. ‘Viceversa laddove le specifiche modalità di svolgimento dell’attività del singolo contribuente siano profondamente diverse da quelle del campione riferibile alla gran parte dei soggetti che svolgono la specifica attività utilizzato nella fase di aggiornamento degli Isa il contribuente, come di consueto, potrà dichiarare la presenza di una ipotesi di non normale svolgimento della attività’.

Risposte a quesiti

In questa circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposte a quesiti formulati ed inviati dopo il mese di settembre 2019. I quesiti e le relative risposte sono stati divisi in macro aree tematiche. Qui ci limitiamo ad evidenziare le tematiche affrontate.

Effetti dell’applicazione degli Isa in particolari situazioni di non normale svolgimento dell’attività.

Corretta compilazione dei modelli Isa 2020.

Termini di presentazione della dichiarazione e punteggio Isa.

Regime premiale Isa.

(Vedi circolare n. 16 del 2020)






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