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Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Premessa

Il decreto legge Rilancio, con gli articoli 120 e 125, ha introdotto i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali (Dpi). L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici periferici.  


Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120 D.L. 34/2020)

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro viene riconosciuto ad un’ampia platea di operatori, a fronte delle spese sostenute per gli interventi che si sono resi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del Coronavirus. Beneficiari del credito di imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, ad esempio bar, ristoranti, alberghi, cinema e teatri. L’art. 120 al primo comma fa riferimento ‘ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore’. Rientrano tra i beneficiari, non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, i soggetti in regime forfettario, i soggetti in regime di vantaggio e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. I primi sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Vi rientrano quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative tra cui sono compresi quelli per l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di termoscanner. Sono compresi anche gli acquisti di strumenti o tecnologie che possono garantire ai lavoratori lo svolgimento dell’attività in sicurezza, pensiamo ai sistemi di videoconferenza o gli investimenti necessari per lo smart working.

L’ammontare del credito di imposta  per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80mila euro. Quindi l’ammontare del credito non può eccedere il tetto di 48mila euro. Poiché la legge fa riferimento alle spese sostenute nel 2020 sono agevolabili anche quelle avvenute nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, ossia prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio.

Ai fini dell’imputazione delle spese per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali occorre fare riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti. Per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, il riferimento è al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei pagamenti. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva, laddove dovuta. L’Iva indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione; o, in alternativa
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
E’ bene precisare che sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Il beneficiario o i cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione solo a decorrere dal 1°gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. L’Agenzia delle Entrate provvederà, con una risoluzione, ad istituire un apposito codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24.  


Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione  (Art. 125 D.L. 34/2020)

Per contrastare la diffusione dell’epidemia il decreto Rilancio prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e di altri dispositivi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.  L’art. 125 del decreto estende la platea dei beneficiari agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Inoltre include tra le spese agevolabili termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti e per di più aumenta dal 50 al 60% il credito d’imposta previsto in precedenza come pure il limite massimo fruibile che da 20mila sale a 60mila euro.

L’ambito soggettivo è circoscritto ai seguenti soggetti:
  • imprenditori individuali, snc e sas;
  • enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1, dell’art. 73 del Tuir;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del Tuir che esercitano arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.
La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari per cui vi rientrano i soggetti in regime forfetario, quelli in regime di vantaggio, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa. Possono fruire del credito d’imposta anche chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Il bonus previsto dall’articolo 125 del decreto Rilancio spetta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei  lavoratori e degli utenti. Il comma 2 dell’art. 125 fa un elenco, individuando due categorie di spese:
  • quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività;
  • quelle sostenute per l’acquisto di: mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute, calzari, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti; barriere e pannelli protettivi (plexiglass) ivi comprese le spese di installazione.
 

Per quanto concerne le spese per le attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell’ambito delle attività, la circolare chiarisce che l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi dei propri dipendenti o collaboratori, sempre nel rispetto dei Protocolli vigenti. In tal caso l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale compito per le ore effettivamente impiegate. L’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti deve, in ogni caso, essere congruo rispetto al valore di mercato per tali interventi. Le realtà che ordinariamente sostengono spese di sanificazione, pensiamo agli studi odontoiatrici o ai centri estetici, possono considerare le spese sostenute nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2020 ai fini della determinazione del credito d’imposta.  

I dispositivi di protezione individuali come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute e calzari per fruire del credito d’imposta devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. E’ necessario, pertanto, che i soggetti interessati conservino la documentazione attestante la conformità ai fini di eventuali controlli.

Considerato che la finalità del legislatore è quella di contenere l’epidemia da Coronavirus, le spese per gli acquisti dei materiali sopra elencati sono in ogni caso agevolabili anche quando usate non in ambito sanitario, sempre a patto che siano sostenute nel 2020.  

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non può superare la misura di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.  Il limite massimo di 60mila euro è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che tale agevolazione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100mila euro. Il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60mila euro anche nel caso in cui le spese siano superiori a 100mila euro. Come già anticipato le spese devono essere sostenute nel 2020, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Ai fini dell’imputazione delle spese, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali occorre fare riferimento al criterio di cassa, e cioè alla data dell’effettivo pagamento. Per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria il riferimento è al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.  

Il credito d’imposta per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile:
  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’Agenzia delle Entrate emanerà una risoluzione per istituire un apposito codice tributo da utilizzare nel modello F24 per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Per l’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta. Inoltre per utilizzare il predetto credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi è necessario che le spese risultino sostenute nel 2020. Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa si considera sostenuta. L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi ma non potrà essere richiesto a rimborso. Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di Dpi può essere anche ceduto e la cessione è esercitabile ‘a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021’.  


Rilevanza fiscale dei crediti d’imposta

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Inoltre non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi.  


Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19

Il credito d’imposta previsto dall’art. 120 del decreto Rilancio è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final. Ciò non vale anche per il credito d’imposta di cui all’articolo 125 del decreto legge n. 34/2020.

(Vedi circolare n. 20 del 2020)






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