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‘ATAD 1’ - Disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) - Ulteriori chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/E del 28 luglio 2022, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina delle Società Controllate Estere (CFC), con particolare riguardo alla tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime, e al trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.

Fuoriuscita dal regime CFC

Ricordiamo che la normativa CFC trova applicazione se il soggetto controllato estero, contemporaneamente:

  • è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia;
  • ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come passive income.

In questi casi, il reddito realizzato dal soggetto controllato estero è imputato per trasparenza al soggetto controllante residente, a meno che quest’ultimo sia in grado di dimostrare che l’entità controllata svolge nel proprio Stato di residenza ‘un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali’.

In conseguenza del meccanismo applicativo della CFC, può verificarsi che la stessa sia tassata per trasparenza in uno o più esercizi - per ipotesi, negli esercizi n e n+1 - e in un esercizio successivo - per ipotesi, nell’esercizio n+2 - non integri le condizioni dell’ETR test o del passive income test.

Per tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2021, ha confermato quanto espresso nella circolare n. 23/E/2011, in base alla quale una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, quest’ultima potrà fuoriuscire dal regime solo in caso in cui svolga un’attività economica effettiva.

Tale impostazione, tuttavia, oggi può ritenersi superata, alla luce del fatto che il livello di tassazione e la percentuale di passive income possono oscillare di anno in anno. Considerato che tali indici rappresentano condizioni di ingresso nel regime, disapplicabili attraverso la richiamata ‘esimente’, nel caso in cui in un determinato periodo d’imposta le citate condizioni non siano integrate, si ritiene che, simmetricamente, il contribuente possa fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC scegliendo, anche alternativamente, di dimostrare l’esimente ovvero di superare le condizioni dell’ETR test e/o del passive income test. Tale posizione, oltre ad essere in linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD, può oggi trovare giustificazione nel fatto che l’eventuale fuoriuscita e l’eventuale rientro nel regime CFC è adeguatamente governato: nel modello di dichiarazione dei redditi figura, infatti, un efficace ed affidabile regime di ‘monitoraggio’ dei valori della CFC che consente di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite, nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC.

Ne consegue che il regime di tassazione per trasparenza, una volta adottato dal contribuente può venire ad interrompersi anche in base all’andamento dell’ETR test e/o del passive income test, restando ferma la facoltà del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire dell’esimente.

In considerazione di questa nuova impostazione dovranno essere conseguentemente adeguate anche le linee interpretative precedentemente fornite dalla circolare n. 18/E/2021, allorquando la fuoriuscita dal regime CFC - in costanza di controllo - veniva ipotizzata soltanto a seguito di dimostrazione dell’esimente e non anche, come ora chiarito, per effetto della dimostrazione dell’ETR test e/o del passive income test.

In ogni caso, nei periodi in cui la tassazione per trasparenza non trova applicazione, il ‘monitoraggio’ dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite della CFC deve comunque continuare qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue, nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di tassazione per trasparenza.

All’Amministrazione finanziaria non resta che garantire un adeguato presidio degli interessi erariali, verificando, sulla base di apposita analisi di rischio, se la mancata dimostrazione della ‘esimente’ sia riconducibile a ragioni di semplificazione nella produzione degli elementi probatori attestanti il superamento delle predette condizioni ovvero alla impossibilità di dare prova di ‘un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali’. In quest’ultimo caso gli organi di controllo dovranno valutare:

  • l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa sui prezzi di trasferimento nelle operazioni con l’entità controllata estera, allo scopo di assicurare che l’assenza di prove circa lo svolgimento di un’attività economica effettiva non sia sintomatica di fenomeni di distoglimento di redditi dall’Italia verso l’entità controllata estera;
  • l’utilizzabilità, in base a fatti e circostanze concrete, di altri strumenti eventualmente applicabili, come le discipline di contrasto alla ‘esterovestizione’ e all’interposizione.

Trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto controllante italiano

La disciplina della c.d. entry tax è stabilita dall’articolo 166-bis del Tuir. I rapporti fra la entry tax e il regime CFC sono stati oggetto di chiarimenti attraverso la circolare n. 18/E/2021.

Il documento di prassi amministrativa ha chiarito che ove una società estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all’estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza.

A riguardo, è bene evidenziare che l’esempio riportato nella circolare è volto a fornire indicazioni generali sui valori di ingresso e il regime di tassazione per trasparenza previsto dal regime CFC. Il caso riportato concerne una CFC i cui redditi siano stati tassati per trasparenza, in continuità, per tutti i periodi di imposta che precedono il trasferimento di sede in Italia. Inoltre, si considera l’ipotesi in cui il trasferimento di sede nel nostro Paese avvenga il 1°gennaio, da qui il riferimento al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza.

Va necessariamente valutata caso per caso l’ipotesi in cui una società sia stata tassata per trasparenza per effetto del regime CFC solo in alcuni periodi d'imposta antecedenti all’ingresso in Italia.

In ogni caso, in relazione all’ipotesi in cui il reddito della controllata estera sia imputato per trasparenza in capo al socio italiano in applicazione del regime CFC in un periodo d’imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia, occorre tenere conto di quanto chiarito nella circolare n. 18/E/2021.

In particolare, tale evenienza non assumerà rilevanza, ai fini del regime ex art. 166-bis del Tuir, qualora, nel predetto periodo d’imposta precedente al suo trasferimento, non si verifichino i presupposti applicativi della disciplina CFC ovvero sia dimostrata la circostanza esimente.

Laddove il trasferimento di sede avvenga dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d’imposta, occorre far riferimento a tale periodo d’imposta come ultimo periodo di residenza all’estero cui riferire la verifica espressa.

Per i casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una entità estera non avviene in continuità di applicazione del regime CFC, l’eventuale riconoscimento dei maggiori valori fiscali al momento dell’ingresso prescinde dall’eventuale mantenimento della residenza fiscale dell’entità anche nello Stato di origine. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 166-bis, infatti, è l’ingresso dei beni nel regime di imposizione italiano ai fini del reddito d’impresa.


(Vedi circolare n. 29 del 2022)






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