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30 novembre 2017


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata Irpef a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4001 - Irpef Saldo
4033 - Irpef acconto - prima rata


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata Irpef a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 6° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4001 - Irpef Saldo
4033 - Irpef acconto - prima rata


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata Irpef a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4001 - Irpef Saldo
4033 - Irpef acconto - prima rata


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata Irpef a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4001 - Irpef Saldo
4033 - Irpef acconto - prima rata


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento 5° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


Tassa Etica 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRES
Chi
: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'addizionale Ires nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
2005 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione


Tassa Etica 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF
Chi
: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'addizionale Irpef nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
4004 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione


Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi
: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'addizionale Ires, dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
2014 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7 del 06/02/2009 - Acconto seconda rata o in unica soluzione - Ris.n. 148/E del 09/06/2009


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali


Non titolari di partita IVA: versamento 6° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo
3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 6° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali


Non titolari di partita IVA: versamento 6° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 6° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo
3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali


Non titolari di partita IVA che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo
3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento 5° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali


Non titolari di partita IVA che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento 5° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo
3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


Versamento rata dell'Imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta su vaglia cambiari e fedi di credito
Chi
: Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia
Cosa: Versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito emessi relativamente al 3° trimestre del 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
2505 - Bollo virtuale - rata


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


Imposta sulle assicurazioni: versamento
Chi
: Imprese di assicurazione
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre 2017 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre 2017
Modalità: Modello F24-Accise con modalità telematiche
Codici Tributo:
3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
3356 - imposta sulle assicurazioni RC auto - Province"
3357 - contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto"
3358 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia
3359 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento"
3360 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano"
3361 - contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota
3363 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Valle d'Aosta


Società fiduciarie: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'IVIE 2017
Chi
: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, a titolo di acconto per l'anno 2016
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO


IVIE 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi
: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2017 e dichiarazione IRAP 2017)
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
4045 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE


IVAFE 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi
: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2017 e dichiarazione IRAP 2017)
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
4048 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata del Contributo di solidarietà dovuto per il 2016
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva: Versamento 6° rata da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata del Contributo di solidarietà dovuto per il 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 6° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata del Contributo di solidarietà dovuto per il 2016
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento 5° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento 5° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata del Contributo di solidarietà dovuto per il 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento 5° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento 5° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento 5° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


CEDOLARE SECCA 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi
: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2017 e dichiarazione IRAP 2017)
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1841 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca" a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento della 6° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca" a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento della 5° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1.09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
Chi
: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


Maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires per le società "non operative": Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2017
Chi
: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica")
Cosa: Versamento della 2° o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell'aliquota Ires di cui all'art. 75 del TUIR dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.


IRES 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi
: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2017 e dalla dichiarazione IRAP 2017, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'Ires dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
2002 - IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


IRAP 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi
: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2017 e dichiarazione IRAP 2017)
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione


IRAP 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi
: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2017 e dalla dichiarazione IRAP 2017, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato 2017: versamento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi
: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
1791 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014


Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Chi
: Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (UNICO PF) e che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età
Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
1794 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali


Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che hanno scelto il pagamento rateale e, per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2017
Cosa: Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali


Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi
: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017) che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 21 agosto 2017 per effetto della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 3 agosto 2017
Cosa: Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali


Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap
Chi
: Società (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili - diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 - o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e che si avvalgono del regime fiscale agevolato di carattere temporaneo previsto dall'art. 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208/2015. N.B. Il regime agevolato è subordinato alla condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2016, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 208/2015
Cosa: Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
1836 - Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
1837 - Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208


Trasformazione in società semplice: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap
Chi
: Società (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili - diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 - o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e che entro il 30 settembre 2017 si sono trasformate in società semplici
Cosa: Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
1836 - Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
1837 - Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208


Estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap
Chi
: Soggetti che alla data del 31 ottobre 2016 rivestono la qualifica di "imprenditore individuale" e la conservano fino al 1° gennaio 2017, che possiedono beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e che entro il 31 maggio 2017 hanno optato per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017
Cosa: Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
1127 - Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208


Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
8121 - IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123 - Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124 - IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125 - Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126 - Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8127 - Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017


Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
Chi
: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel


Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente
Chi
: Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline


Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare precedente
Chi
: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2017, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 denominato "Modalità di trasmissione dati"


Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 31 ottobre 2017
Chi
: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 31 ottobre 2017 avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
Cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 ottobre 2017, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
Codici Tributo:
1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires
1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap
1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
2001 - Ires acconto - prima rata
2003 - Ires - Saldo
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
3812 - Irap - acconto - prima rata
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo
4001 - Irpef Saldo
4033 - Irpef acconto - prima rata
6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8904 - Sanzione pecuniaria Iva
8907 - Sanzione pecuniaria Irap
8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef


Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento): pagamento terza rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione
Chi
: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento)
Cosa: Pagamento della terza rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 - per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
Modalità: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella "dichiarazione di adesione"; b) mediante bollettini precompilati che l'agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione


Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) non perfezionata per mancato pagamento delle prime due rate: pagamento delle prime tra rate del debito residuo per perfezionare la rottamazione
Chi
: Contribuenti che hanno presentato domanda per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) ma non hanno effettuato il pagamento del debito residuo dovuto entro le scadenze del 31 luglio 2017 e del 30 settembre 2017
Cosa: Pagamento delle prime tre rate del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 - per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
Modalità: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella "dichiarazione di adesione"; b) mediante bollettini precompilati che l'agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione


Collaborazione volontaria (c.d. Voluntary disclosure): Versamento della terza rata di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base alla "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria" (c.d. voluntary disclosure) presentata entro il 2 ottobre 2017
Chi
: Soggetti che, avendone i requisiti, hanno presentato, entro il termine del 2 ottobre 2017, la "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria" (c.d. voluntary disclosure) in materia fiscale volto a regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016
Cosa: Versamento della terza rata di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base alla "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria" (c.d. voluntary disclosure) presentata entro il 2 ottobre 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore




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