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31 luglio 2019

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018
CHI:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA:
Versamento 2° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA:
Versamento 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

IRPEF: versamento primo acconto 2019 e saldo 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore e/o agli “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale” (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento dell’Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
4001 – Irpef Saldo

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
CHI:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA:
Versamento 2° rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Non titolari di partita IVA: versamento 2° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018
CHI:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
COSA:
Versamento 2° rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2018, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo

Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale all’Ires pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
2013 – Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Acconto prima rata 2015 – Addiizonale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Saldo

Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
2004 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 2006 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo

Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
4003 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 4005 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Intermediari finanziari – escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 – e Banca d’Italia che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
2025 – Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133 – Risoluzione n. 42 del 23 aprile 2014 2041 – Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto prima rata – Art. 1, comma 65, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Imposta sulle assicurazioni: versamento
CHI:
Imprese di assicurazione
COSA:
Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2019 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2019
MODALITÀ:
Modello F24-Accise con modalità telematiche
CODICI TRIBUTO:
3354 – Imposta sulle assicurazioni – Erario – Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 3356 – imposta sulle assicurazioni RC auto – Province” 3357 – contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto” 3358 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia 3359 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento” 3360 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano” 3361 – contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota

Versamento rata semestrale del canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
CHI:
Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 2 rate semestrali
COSA:
Versamento della seconda rata semestrale del Canone TV. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
TVNA – Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94 TVRI – Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

Versamento rata trimestrale del canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
CHI:
Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali
COSA:
Versamento della terza rata trimestrale del Canone TV. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
TVNA – Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94 TVRI – Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1695 – Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI:
Contribuenti non titolari di partita IVA (inclusi coloro che esercitano in partecipazione attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità) tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019.
COSA:
Versamento 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
CHI:
Contribuenti non titolari di partita IVA (inclusi coloro che esercitano in partecipazione attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità) tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019.
COSA:
Versamento 2° rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
CHI:
Contribuenti non titolari di partita IVA (inclusi coloro che esercitano in partecipazione attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità) tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019.
COSA:
Versamento 2° rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
CHI:
Contribuenti non titolari di partita IVA (inclusi coloro che esercitano in partecipazione attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità) tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019.
COSA:
Versamento 2° rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

IVIE: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Persone fisiche residenti in Italia che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. In caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l’Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

IVIE: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Società fiduciarie che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-2 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
4042 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO 4046 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO

IVAFE: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Persone fisiche residenti in Italia che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1° luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Imprese di assicurazione: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Società ed enti che esercitano attività assicurative per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1682 – Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – SALDO – Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265

Imprese di assicurazione operanti in regime di libertà di prestazione dei servizi: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1682 – Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – SALDO – Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
CHI:
Contribuenti non titolari di partita IVA (inclusi coloro che esercitano in partecipazione attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità) tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019.
COSA:
Versamento 2° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Locatori, persone fisiche che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-2 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Sostituti d’imposta – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni

Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
CHI:
Sostituti d’imposta – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno 2018, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1038 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza

Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
CHI:
Sostituti d’imposta – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2018, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
CHI:
Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
COSA:
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
MODALITÀ:
Modello F24 EP con modalità telematiche
CODICI TRIBUTO:
622E – IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – Art. 49 del DL n. 331/1993

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
CHI:
Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
COSA:
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993

IVA: versamento del saldo 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 – 30/06/2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del saldo IVA 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età, che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all’anno 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 – 30/06/2019, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2019, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 – 30/06/2019, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti che si adeguano alle risultanze degli “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale” (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
6494 – Studi di settore – adeguamento Iva

Soggetti Ires: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2019 e modello ENC 2019), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
2001 – Ires acconto – prima rata 2003 – Ires – Saldo

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti Ires – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1817 – Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008

Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano “di comodo” (vale a dire “Società non operative” e “Società in perdita sistematica”) – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
2018 – Maggiorazione IIRES – ACCONTO PRIMA RATA – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 – Maggiorazione IIRES – SALDO – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti che si adeguano alle risultanze degli “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale” (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
2003 – Ires – Saldo

IRAP: versamento primo acconto 2019 e saldo 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, delI’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3812 – Irap – acconto – prima rata

Soggetti Ires: versamento saldo 2018 e primo acconto 2019 dell'Irap con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2019, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3812 – Irap – acconto – prima rata

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti Ires – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1817 – Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti che si adeguano alle risultanze degli “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale” (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento dell’Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
CHI:
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”
COSA:
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2019
MODALITÀ:
Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
CODICI TRIBUTO:
1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi 1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
CHI:
Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 che intendono esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero prevista dallo stesso art. 24-bis e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all’art. 433 c.c., il pagamento dell’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a venticinquemila euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l’imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno
MODALITÀ:
Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24-ELIDE cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
NRPP – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
CHI:
Persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le modalità applicative del regime ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 sono illustrate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 prot. 167878
MODALITÀ:
Da stabilire con apposita risoluzione

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi
CHI:
Contribuenti non titolari di partita IVA (inclusi coloro che esercitano in partecipazione attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità) tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019.
COSA:
Versamento 2° rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO:
1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2019, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2019 e del saldo 2018 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età, che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2019, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – SALDO – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

Regime opzionale di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ: versamento imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate sugli immobili destinati alla locazione con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Società per azioni – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità -residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l’anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le S.P.A. residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1120 – Imposta sostitutiva dell’impsota sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126

Conferimenti in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari: Versamento delle imposta sostitutiva sul reddito e dell'Irap con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1121 – Imposta sostitutiva dell’impsota sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140

Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell’art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N. B. Ai sensi dell’art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1123 – Imposta sostitutiva epr il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir – Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007

Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza: Versamento in unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Società – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1° luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1125 – Imposta sostitutiva per il rineallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato naizonale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir – Art. 1, comma 49, legge 244/2007

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento parziale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L. n. 185/2008: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, su ciascun saldo oggetto di riallineamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti Ires – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addiizonali, con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1818 – Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 5, D. L. 185/2008

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accontamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti Ires – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1819 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D. Lgs. n. 28/2005)

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti Ires – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1820 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005)

Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986: Versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Società – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall’art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento della rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1126 – Imposta sostituiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 – 47, L. n. 244/2007

Soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008: Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.185/2008 – Maggiori valori altre attività 1823 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti

Affrancamento dei maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo a seguito di operazioni straordinarie o traslative realizzate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 15, commi 10-bise 10-ter del D. L. n. 185/2008, vale a dire della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinari o traslative, previo pagamento di un’imposta sostitutiva e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, con aliquota del 16% , sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle participazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1843 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali

Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Proprietari persone fisiche o società – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1847 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attivit¿i noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti che effettuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) residenti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda a favore dei CAF, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Società di servizi – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. N. 241/1997 che effettuino cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di cui al medesimo articolo e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di cessione di beni, di aziende o rami di azienda a favore dei CAF, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

Affrancamento saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI:
Soggetti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell’art. 1, commi da 940 a 948, della Legge n. 145/2018, la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1813 – Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 142, legge n. 147/2013, e succ. modif.

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
CHI:
Soggetti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell’art. 1, commi da 940 a 948, della Legge n. 145/2018, la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
COSA:
Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
1811 – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – Art. 1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.

Esonero canone Rai per gli ultrasettantacinquenni: presentazione dichiarazione sostitutiva
CHI:
Contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007
COSA:
Presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini dell’esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore. N.B. La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento; coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio
MODALITÀ:
Consegna diretta ad un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate oppure spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 – Torino. N.B. Il modello di dichiarazione sostitutiva è reperibile all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
CHI:
Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
COSA:
Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
MODALITÀ:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente
CHI:
Operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)
COSA:
Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria
MODALITÀ:
Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti

Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
CHI:
Soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
COSA:
Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente – N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
MODALITÀ:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757

Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 1° luglio 2019
CHI:
Contribuenti – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della prima rata degli stessi) entro il termine del 1° luglio 2019 avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
COSA:
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 1° luglio 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
MODALITÀ:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
CODICI TRIBUTO:
1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 2003 – Ires – Saldo 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3812 – Irap – acconto – prima rata 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8904 – Sanzione pecuniaria Iva 8907 – Sanzione pecuniaria Irap 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
CHI:
Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali
COSA:
Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)
MODALITÀ:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate




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