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lunedì 30 giugno 2025

Commercio, la web tax sul tavolo dei negoziati ‘Il dialogo è aperto’
Mario Sensini - Corriere della Sera - 13
A 10 giorni dalla scadenza indicata dal presidente americano per raggiungere un’intesa ed evitare i super dazi, al ministero dell’Economia nessuno scommette sull’esito del negoziato commerciale. Nonostante il buon viatico dell’accordo che esenta le imprese americano dalla Global minimum tax del 15% nei Paesi del G7 ed evita a cittadini e imprese questa nuova tassa a stelle e strisce, l’incertezza regna sovrana. Come la consapevolezza che il negoziato con l’America, se va bene, andrà oltre la sfera delle tariffe doganali. E che prima o poi qualcuno discuterà della Web tax, l’imposta sui servizi digitali adottata dall’Italia e pochi altri paesi Ocse, che colpisce i colossi del web e che Donald Trump ha messo nel mirino. La Web tax italiana prevede un prelievo del 3% sui ricavi delle imprese che forniscono servizi online in Italia. L’ultima legge di Bilancio ha previsto che da quest’anno si applica a tutti i soggetti che hanno oltre 750 milioni di fatturato globale, senza più un tetto al fatturato nazionale. La quota maggiore del gettito della tassa italiana viene dall’Irlanda e solo il 10% dagli Usa.

Affitti brevi, nelle città prezzi +4,7% a giugno
Laura Cavestri - Il Sole 24 Ore - 2
Nonostante un calo dei numeri per i contratti di breve durata, a non scendere sono i prezzi. Proprio le nuove regole che vanno dall’obbligo del Cin all’estintore possono aver scoraggiato i proprietari meno motivati, contraendo l’offerta in un quadro di domanda che invece non è diminuita. E questo spinge al rialzo i canoni di affitto. Anche l’ultima elaborazione di Scenari Immobiliari evidenzia che nelle città gli aumenti medi dei canoni, rispetto a un anno fa, si sono collocati in una forbice tra il +2,7% di Milano e il +5,4% di Firenze. In alcune località estive gli incrementi sfiorano il 6%. Nel complesso, i prezzi crescono del 4,7% e i rendimenti, in media, del 4,4% rispetto a un anno fa. Costi di gestione, fiscalità meno favorevole e nuove normative incidono non poco sulla decisione di optare per gli affitti brevi. I proprietari oggi hanno bisogno di strumenti analitici e consulenze mirate per scelte sostenibili ed in linea con gli obiettivi.

Primo test sulla maxi-cedolare: paga il 26% solo un locatore su dieci
Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Il Sole 24 Ore - 3
La cedolare secca del 26%, introdotta nel 2024 per chi affitta due o più case con locazione breve, riguarda finora solo l’11,3% dei proprietari, secondo i primi dati del Caf Acli. Per la prima casa in affitto breve resta applicata l’aliquota del 21%. Tra chi ha più immobili in locazione breve, il 40,3% affitta anche con formule tradizionali. Intanto, i locatori devono affrontare nuovi obblighi, come il Codice identificativo nazionale (Cin) e l’adeguamento degli alloggi a standard di sicurezza. Diverse associazioni di categoria stanno contestando normative locali e nazionali, fino alla Corte UE. È stato annullato anche l’obbligo ministeriale di identificazione in presenza dell’ospite. I vincoli crescenti, secondo i rappresentanti dei proprietari, rischiano di penalizzare i piccoli locatori e incentivare l’irregolarità.

Dipendente e Ad: per i giudici la compatibilità va dimostrata
Giampiero Falasca - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 18
Sono sempre più numerosi i casi nelle società di capitali di soggetti che rivestono contemporaneamente il ruolo di dirigente con contratto di lavoro subordinato e quello di amministratore, in particolare come amministratore delegato o presidente del consiglio di amministrazione. Questa sovrapposizione, però, pone questioni giuridiche delicate: non è automaticamente ammessa, ma deve essere dimostrata caso per caso. L’amministratore ha un rapporto organico con la società, privo di subordinazione, a differenza del dirigente. La Cassazione ha ammesso la compatibilità solo se le mansioni dirigenziali sono distinte e il soggetto è realmente subordinato a un organo superiore. L’Inps ha ribadito che, in assenza di effettivo controllo, il rapporto subordinato non è valido. È esclusa ogni compatibilità se l’amministratore ha pieni poteri, come nel caso del presidente del CdA. Serve quindi una separazione chiara, sia formale che sostanziale, altrimenti il rischio è la riqualificazione del rapporto con gravi conseguenze fiscali e previdenziali.

Valute estere, plusvalenze in Redditi per chi movimenta i conti correnti
Marco Piazza, Stefano Vignoli - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 19
Detenere cripto valute per importi superiori a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi può richiedere di dover dichiarare le plusvalenze nel modello Redditi non soltanto a chi si avvale di intermediari esteri. Infatti, in base all’art. 67 del Tuir, costituiscono redditi diversi le cessioni di valute estere ‘oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti corrente’; con la precisione che per ‘cessione a titolo onerosa’ si intende anche il prelievo delle valute dal deposito o conto corrente. La disciplina riguarda i redditi conseguiti da residenti al di fuori dell’esercizio di arti e professioni e da imprese commerciali e, quindi, da persone fisiche, società semplici e da enti non commerciali al di fuori dell’attività di impresa. L’articolo si sofferma sui casi in cui emergono redditi diversi per conti corrente con saldo eccedente la soglia. Per verificare la presenza di plusvalenze tassabili, occorre confrontare il ‘corrispettivo della valuta’ in base al tasso di cambio alla data della cessione o del giorno antecedente più prossimo rispetto al ‘costo della valuta’.

Tracciabilità delle spese di trasferta: due date chiave per i nuovi obblighi
Giorgio Gavelli - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 20
Il decreto legge n. 84/2025 ha modificato la disciplina delle spese di trasferta, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, coordinando la decorrenza delle modifiche a seconda che l’intervento fosse puramente correttivo o a contenuto innovativo. Con il risultato che non è agevole ricostruire di volta in volta quali disposizioni retroagiscano al 1°gennaio scorso e quali, invece, risultino applicabili dal 18 giugno scorso. Sono 3 gli obiettivi dell’intervento normativo: limitare gli effetti negativi della ‘stretta’ alle sole spese sostenute nel territorio nazionale; colmare alcune lacune delle norme originarie, tali da creare obblighi ‘a macchia di leopardo’; correggere vere e proprie sviste, in particolare nell’ambito della disciplina dei rimborsi spese per i lavoratori autonomi. Le modifiche del primo punto sono sostanzialmente retroattive e riguardano le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso. Gli interventi del secondo punto si applicano, invece, alle spese sostenute dal 18 giugno scorso. Terzo punto: dopo le modifiche del Dl n. 84, la deducibilità in capo al lavoratore autonomo o al cliente ha come premessa indispensabile il pagamento tracciato.

Transfer pricing e controlli: le aree nel mirino del Fisco
Walter Di Rosa, Roberto Monasterolo - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 21
Nell’ambito delle verifiche fiscali sui rapporti infragruppo, è possibile osservare un crescente interesse da parte del Fisco verso le operazioni di ristrutturazione aziendale, le transazioni finanziarie e le remunerazioni dei beni immateriali, nonché un rilevante aumento degli accertamenti in materia di beneficiario effettivo, oltre al sempre attuale tema della deducibilità dei costi per i servizi infragruppo. Queste nuove aree di interesse si sono di recente aggiunte alle ‘classiche’ valutazioni operate dal Fisco in riferimento alle società in perdita, all’analisi della congruità del profitto e all'idoneità delle società comparabili.

Debiti compensati, niente registro sull’atto slegato dalla cessione quote
Alessandro Braggion, Giorgio Gavelli - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 22
Nella sentenza n. 1344/25/2025 la Cgt di secondo grado della Lombardia ha stabilito che la compensazione di crediti reciproci avvenuta mediante accordo separato dall’atto di cessione quote e perfezionata con scambio di corrispondenza commerciale ha natura autonoma e sconta l’imposta di registro solo in caso d’uso. La vicenda ha origine dal ricorso presentato da una società e da una persona fisica, obbligati in solido, contro un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa a un contratto avente ad oggetto la sottoscrizione da parte del privato di un prestito obbligazionario con warrant emesso dalla società ricorrente e che prevedeva, come forma di pagamento, la compensazione del credito da lui vantato per una precedente cessione quote della società ricorrente in favore di altra società terza.

Crediti R&S in cerca di requisiti
Francesco Leone - Italia Oggi - 7
La spettanza delle agevolazioni R&S 2015-2019 ruota intorno al manuale di Frascati. La validità di questo manuale determina l’ammissibilità o meno di numerosi crediti maturati nel citato quinquennio. Il numero dei beneficiari dell’incentivo si ridurrebbe in modo significativo se le attività rilevanti ai fini del bonus fossero riconducibili esclusivamente a quelle che presentano una novità ‘assoluta’ di settore, con conseguente esclusione delle attività di innovazione. Sinora la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni contrastanti anche se maggiormente orientate ad avallare la posizione delle imprese piuttosto che quella dell’Agenzia delle Entrate. Con l’aumentare dei giudizi di secondo grado, si può iniziare meglio a definire l’orientamento giurisprudenziale che non può, comunque, ritenersi consolidato.

Inversione contabile: sciolti i vincoli, il perimetro si amplia
Franco Ricca - Italia Oggi - 8
Il decreto legge 84/2025 ha semplificato la nuova disciplina sull’inversione contabile IVA nei settori trasporti e logistica, ancora in attesa di autorizzazione UE. La modifica principale è la rimozione di vincoli complessi (come uso prevalente di manodopera e beni del committente), ampliando così l’ambito delle operazioni soggette. Lo “split payment” speciale, previsto in via transitoria, può essere scelto dal committente, che versa l’IVA per conto del prestatore, con responsabilità solidale. L’opzione vale 3 anni e va comunicata all’Agenzia delle Entrate. La novità è che anche i subappaltatori, in modo autonomo, possono aderire allo split payment, senza che debbano farlo anche appaltatore e committente. Restano validi i precedenti chiarimenti solo sugli aspetti contrattuali.

Forfettari ai tempi supplementari
Franco Ricca - Italia Oggi - 9
Il decreto legislativo n. 81/2025 all’articolo 6 dà più tempo ai contribuenti forfettari per versare l’Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi assoggettati al reverse charge: non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre. La misura, in vigore dal 13 giugno, si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025. I forfettari, pur esonerati da registri e dichiarazioni IVA, restano obbligati a versare l’imposta sulle operazioni passive in reverse charge, sia per motivi sistematici che antifrode. La nuova norma aggiunge una lettera al comma 58 della legge n. 190/2014 e si affianca (ma potenzialmente confligge) con il comma 60, che mantiene il vecchio termine mensile. La finalità della riforma è semplificare gli adempimenti e allineare le scadenze al profilo semplificato dei contribuenti forfettari.

Deduzione forfettaria allargata
Benito Fuoco - Italia Oggi - 10
La Cassazione civile tributaria, nell’ordinanza n. 12991/2025 depositata in cancelleria lo scorso 15 maggio, ha stabilito che aumenta il perimetro di deduzione dei costi da parte di un imprenditore sottoposto a indagini bancarie che hanno portato a un accertamento analitico-induttivo sui suoi conti correnti. L’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo puro. Tuttavia, in conformità alla pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 31 gennaio 2023, è ammissibile eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, anche nel caso di accertamento analitico-induttivo. Con un avviso di accertamento relativo all’anno 2012 l’ufficio accertava maggiori componenti positivi e rideterminava il reddito imponibile e il volume d’affari sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie della Guardia di Finanza.

Case disabitate, bonus a rischio
Cristian Angeli - Italia Oggi - 11
Per usufruire dell’aliquota al 50% delle detrazioni fiscali sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia nel 2025, il contribuente deve stabilire la propria dimora nell’immobile prima che inizino i lavori, ove la natura degli stessi lo consenta. Qualora, invece, l’unità immobiliare sia adibita a prima casa al termine dei lavori, come precisato nella circolare n. 8/E/2025 dall’Agenzia delle Entrate, l’ottenimento della maggiorazione si scontra con una serie di incertezze applicative che possono penalizzare fortemente il contribuente e che divengono inevitabili qualora l’immobile sia in stato di vetustà o collabente. Si tratta di una delle conclusioni a cui si giunge ‘calando in pratica’ i chiarimenti forniti dalla circolare n. 8/E/2025 che prevede come la detrazione fiscale maggiorata spetti anche qualora il contribuente trasferisca la propria dimora nell’immobile al termine dei lavori, senza chiarire però come fare nel periodo intercorrente tra l’apertura del cantiere e il momento in cui il contribuente vi abita stabilmente.

Bilanci di liquidazione, prevale la prudenza e addio alle stime
Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Italia Oggi - 18
In attesa della revisione dell’OIC 5, per i bilanci di liquidazione continuano ad applicarsi le regole del vecchio principio contabile. Il nuovo standard, ancora in bozza, punta a un cambio di paradigma: il bilancio di liquidazione non dovrà più stimare il valore di realizzo dell’azienda, ma rendicontare l’andamento del processo liquidatorio. Si adotta una visione più prudenziale e operativa, allineata alla funzione conservativa della gestione in fase di scioglimento. Il bilancio iniziale può riflettere modifiche già dall’esercizio precedente la liquidazione, se la delibera è prossima alla chiusura di tale periodo. Durante la liquidazione, i liquidatori devono redigere bilanci intermedi e, a chiusura, il bilancio finale con piano di riparto, illustrando in nota integrativa le prospettive residue e l’adeguatezza degli incassi a coprire le obbligazioni.






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