
lunedì 13 ottobre 2025
Manovra, si tratta sulle banche Prima casa: così cambierà l’Isee
Andrea Ducci, Mario Sensini - Corriere della Sera - 15
Il Dipartimento del Tesoro pretende coperture certe prima di avallare progetti di spesa. In vista della manovra 2026 è partita la caccia alle risorse anche perché le idee di spesa non mancano nella maggioranza. La legge di Bilancio da 16 miliardi non è ancora interamente coperta. Il Governo insiste su un contributo delle banche. Sempre con anticipazioni o con il posticipo di alcuni sconti fiscali. Il negoziato è sulle cifre, ma la richiesta iniziale ammonta a 5 miliardi di euro. E non basterebbero a far quadrare i conti per cui si pensa ad un contributo anche dalle assicurazioni. Una tassa, in particolare, sulle assicurazioni obbligatoria contro le catastrofe naturali che, al momento, non trova conferma al Mef. I fondi servirebbero per evitare, ad esempio, l’aumento di tre mesi per tutti dell’età pensionabile che scatterebbe dal 2027 ma anche per la quinta rottamazione delle cartelle.
I malumori di Confindustria per la legge di Bilancio: il governo ci ascolti di più
Rita Querzé - Corriere della Sera - 15
In vista della legge di Bilancio Confindustria fa pressing sul Governo affinché sostenga gli investimenti delle imprese con un piano da 8 miliardi l’anno in tre anni. I dossier principali sono: credito d’imposta in ottica pluriennale per finanziare una nuova Transizione 5.0 con i fondi inutilizzati del Pnrr; mobilitare le risorse su contratti di sviluppo e accordi di innovazione; rifinanziare la Zes unica per il Sud; rendere strutturale e allargare l’Ires premiale. Poi ci sarebbe il costo dell’energia da ridurre. Al momento le risposte dell’Esecutivo non ci sono. Cruciale sarà il ruolo del Mef sulla gestione delle risorse. Oggi si terrà un vertice tra Governo e associazioni datoriali sulla manovra. L’industria ha bisogno di supporto sul fronte dell’offerta, non della domanda.
Famiglie, fino a 29 stipendi per cancellare il debito residuo
Michela Finizio - Il Sole 24 Ore - 2
Per estinguere l’indebitamento medio servono 17 stipendi interamente destinati alla chiusura delle pendenze. Lo evidenzia il rapporto elaborato dal Sole 24 Ore del Lunedì incrociando le retribuzioni provinciali lorde dei dipendenti italiani e i valori della mappa del credito estratti da Crif a giugno 2025. In provincia di Rimini servono quasi 30 mensilità per estinguere i debiti, 27 a Prato e Grosseto, solo 13, invece, a Frosinone e Biella. Differenze così marcate riflettono una geografia dell’indebitamento variabile. L’esposizione media residua è più elevata nei territori in cui i mutui sono maggiormente diffusi o i prezzi delle case più alti. In Trentino, ad esempio, l’indebitamento medio raggiunge i 49.226 euro mentre in Calabria ammonta a 19.292 euro proprio in virtù di prezzi delle case inferiori e di un peso dei mutui sotto la media.
La manovra fa i conti con i numeri dell’Irpef ma la riforma complessiva non trova slancio
Salvatore Padula - Il Sole 24 Ore - 3
La manovra 2026 prevede un nuovo taglio dell’Irpef per alleggerire la pressione sui redditi medio alti: l’aliquota sullo scaglione 28 mila - 50 mila euro scenderebbe dal 35 al 33%. Il costo stimato va da 2,7 a 5,4 miliardi di euro. Allo studio meccanismi per evitare vantaggi ai redditi più elevati. Nessun beneficio per chi guadagna meno di 28 mila euro, già agevolato con il taglio del cuneo fiscale, ora stabilizzato come detrazione. L’obiettivo è quello di sostenere il ceto medio, ma resta il rischio di interventi frammentari ed elettorali. La riforma dell’Irpef, prevista dalla legge delega 111/2023, appare ferma: il sistema resta complesso, con scarsa equità orizzontale e troppe tax expenditures ancora irrisolte.
Cpb 2025-26: adesione inefficace corretta con modello Redditi e Pec
Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 16
È del tutto inefficace l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-26 formalizzata con l’invio del modello entro lo scorso 30 settembre, se mancano i presupposti per l’accesso. I rimedi a tale errore non sono indicati dalla modulistica né indicati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema, infatti, consente a posteriori di comunicare solo le ipotesi di cessazione e decadenza, attraverso la compilazione del quadro CP, sezione V, del modello Redditi. Nulla si dice riguardo a un’opzione errata in presenza di una casistica di esclusione, non correttamente valutata dal contribuente, in considerazione del fatto che la revoca avrebbe potuto essere eventualmente esercitata solo entro il 30 settembre. Come si ricava dal Dlgs 13/2024 la scelta di aderire al concordato in mancanza dei presupposti necessari è del tutto improduttiva di effetti.
Sanatoria, ok legato alla tenuta dei debiti
Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 16
In costanza di concordato il contribuente è tenuto sempre a monitorare la presenza di cause di cessazione e decadenza. Infatti quando si verifica una causa di cessazione dal concordato preventivo biennale quest’ultimo cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica la causa di cessazione. Nel caso, invece, in cui si verifichi una causa di decadenza, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta. La presenza di debiti tributari o contributivi definitivamente accertati e di importo pari o superiore a 5 mila euro preclude l’accesso al concordato fiscale per debiti scaduti alla data del 31 dicembre 2024. Ma questa ipotesi diventa anche una causa di decadenza, una volta entrati nel concordato 2025-26 a seguito di opzione validamente esercitata. Infatti, la condizione relativa ai debiti deve essere sempre rispettata: sia in fase di accesso che in costanza di concordato.
Forfettari, in dichiarazione ultimi check sui contributi
Alessandra Caputo - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 17
Ultimi controlli anche per i contribuenti forfettari in vista della trasmissione della dichiarazione dei redditi entro il prossimo 31 ottobre. I contribuenti in parola sono tenuti a compilare il quadro LM del modello Redditi PF, oltre che lo specifico prospetto contenuto nel quadro RS. Il quadro LM quest’anno presenta alcune novità. Prevista una nuova colonna per il codice Ateco 2025 e una per segnalare somme tassate ma escluse dal limite di 85 mila euro. Introdotte anche le caselle ‘cessazione’ e ‘decadenza’ per chi ha aderito al concordato preventivo biennale. Nel rigo LM35 vanno indicati solo i contributi previdenziali obbligatori, inclusi quelli per collaboratori, ma non quelli volontari o integrativi. I ricavi e compensi rilevano secondo il principio di cassa, considerando le somme effettivamente incassate nell’anno.
Dai codici Ateco ai dati contabili: verifiche sugli Isa in cinque punti
Lorenzo Pegorin - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 17
Il prossimo 31 ottobre scade il termine per l’invio telematico del modello Redditi. Prima di procedere a confermare la posizione sugli Isa è opportuno procedere a verifiche. Va fatta chiarezza su cinque punti essenziali: Ateco e Cpb 2024-25; gli Isa delle Stp; scarico delle precalcolate; dati extracontabili e dati contabili. La prima verifica da fare è controllare di aver percepito i nuovi codici attività versione 2025. L’intera costruzione degli indicatori applicabili al periodo d’imposta 2024 poggia, infatti, sui nuovi codici Ateco 2025. Per tale ragione occorre prestare attenzione ad aver fatto un buon utilizzo della tavola di raccordo dei codici Ateco 2025-2007, avendo cura di rilevare che non sempre i nuovi codici si inseriscono sullo stesso Isa dello scorso anno. La circolare 11/E/2025 afferma che per i contribuenti che hanno aderito al Cpb 2024-25 vi è comunque l’obbligo di sola presentazione ai fini statistici del modello. Non ci si potrà esimere, quindi, dall’acquisire i dati delle c.d. ‘precalcolate’.
Bonus casa, sì alla tutela cautelare contro lo scarto della cessione
Giorgio Gavelli - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 18
Con la decisione n. 124/02/2025 la Cgt di primo grado di Ravenna ha deciso che è impugnabile davanti al giudice tributario il ricorso contro il provvedimento di scarto della comunicazione di cessione/sconto presentata ai sensi dell’art. 121 del decreto Rilancio. Ma non basta. Siccome si tratta di un atto non adeguatamente fronteggiabile con la sospensione cautelare tipica ex art. 47 Dlgs n. 546/1992, risulta esperibile la tutela cautelare ex art. 700 del Codice di procedura civile. Nel caso analizzato le parti ricorrenti erano il condominio che aveva beneficiato dei lavori e la ditta esecutrice che aveva concesso lo sconto in fattura. Il motivo dello scarto consisteva nell’inammissibilità della detrazione riguardante una quota molto marginale del credito ceduto che secondo le Entrate comprendeva importi dovuti all’appaltatrice per il coordinamento quale general contractor.
Credito Iva da rimborsare se il giudice di merito annulla la contro-rettifica
Lorena Di Fiore, Gennaro Nunziato - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 18
L’Agenzia delle Entrate non può rifiutare il rimborso del credito Iva in base a una rettifica riferita ad altro anno, con la quale accerta una minore imposta detraibile e così un suo ‘contro-credito’ da opporre, se tale rettifica è stata annullata con sentenza ancorché non definitiva. L’immediata esecutività della decisione, infatti, elimina il fatto ostativo rappresentato dall’accertamento di una maggiore imposta, da far valere quale credito da opporre alla richiesta di rimborso; l’Agenzia è legittimata a sospendere il rimborso solo nel caso l’accertamento sia definitivo. A stabilirlo la Cgt di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza n. 198 dello scorso 11 settembre.
Reverse charge logistica: rilevanza alla data nella fattura del prestatore
Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 19
L’applicazione del reverse charge nella logistica, introdotta dalla legge di Bilancio 2025, solleva dubbi sull’obbligo e sui tempi di versamento dell’Iva. Il sistema impone al committente di versare l’imposta per conto del prestatore entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, senza possibilità di compensazione. Restano incertezze su cosa si intenda per ‘data di emissione’, tra quella indicata nel file e quella di trasmissione allo SdI. In mancanza di chiarimenti, si privilegia la data riportata in fattura, purché ricevuta entro il 15 del mese successivo. Le fatture pervenute dopo tale data confluiscono nella liquidazione successiva. In caso di mancata ricezione della fattura il committente deve segnalare l’omissione del fornitore, come previsto per lo split payment.
Tax credit formazione 4.0: fascicoli e fogli presenze sotto la lente del Fisco
Stefano Artuso, Flavio Paccagnella - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 19
Sull’uso del tax credit formazione 4.0 gli uffici sono solito contestare diversi aspetti, tra cui la ricostruzione non genuina dei percorsi formativi e la loro effettiva riconducibilità agli ambiti agevolabili. Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è stato introdotto dalla manovra 2018 e disciplinato dal dm 4 maggio 2018. Incentiva le competenze legate alle tecnologie Impresa 4.0, imponendo precisi obblighi documentali e la certificazione delle spese. Le verifiche mirano soprattutto a corsi ‘on the job’ o documenti non genuini, con interviste ai dipendenti per accertare la reale formazione. Spesso vengono contestate relazioni e fascicoli redatti da consulenti esterni, con rischio di disconoscimento dei costi. In difesa, le imprese devono dimostrare la coerenza delle attività con il dm e mantenere documentazione completa e coerente fin dall’inizio dei progetti.
Imu, coinvolti tutti i proprietari se la lite riguarda profili comuni
R.Bianchi, E.Ferragina, L.Procopio - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - 20
Contenzioso tributario relativo all’Imu. La controversia tra il titolare di una quota di un bene immobile in proprietà indivisa e il Comune non dà luogo a un litisconsorzio necessario originario con gli altri comproprietari. Questo accade perché, in presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. In relazione a un determinato anno solare la medesima imposta è dovuta da ciascun comproprietario ‘proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso’, pertanto ogni comproprietario del bene immobile ha un rapporto diretto ed esclusivo con il Comune impositore.