
Istituzione della causale contributo ‘E 107’ per il versamento dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
Il decreto del Mef del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il ministro del Lavoro, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione si applicano anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 24 maggio 2023, ha istituito la causale tributo ‘E 107’ denominata ‘CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo’.
(Vedi risoluzione n. 24 del 2023)
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate - art. 1, commi da 61 a 65-bis Legge n. 205/2017
La manovra 2018 prevede benefici fiscali a favore di imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS). A tali imprese è estesa la possibilità di fruire delle agevolazioni e delle semplificazioni limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Considerato il rinvio operato dal comma 64 alle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 6 giugno 2022, ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche. Il credito d’imposta in argomento è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in discussione l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25/E del 24 maggio 2023, ha istituito il seguente codice tributo: ‘6859’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZLS - art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017’.
(Vedi risoluzione n. 25 del 2023)
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti negoziati
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023, ha istituito il codice tributo ‘8057’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte su redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione’. La legge n. 197/2022 intervenendo sull’art. 5 della legge n. 448/2021 ha previsto una nuova opportunità per rivalutare terreni e partecipazioni dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva che dal 14 è salita al 16%. Questa imposta si applica sul valore certificato da una perizia di stima asseverata entro il termine del 15 novembre. I beni oggetto di rivalutazione sono quelli posseduti alla data del 1°gennaio 2023. Il legislatore ha previsto negli anni diverse occasioni di rivalutazione. La novità che caratterizza l’ultima è che nell’agevolazione sono considerate anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per queste l’imposta si calcola sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022. Oltre al nuovo codice ‘8057’ appena descritto, resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con la risoluzione n. 75/E/2006 e successivamente ridenominati con la risoluzione n. 144/E/2008.
(Vedi risoluzione n. 23 del 2023)
Modalità di aggiornamento degli archivi catastali nel caso di frazionamento di Enti Urbani
Con la circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate tratta la tematica del frazionamento degli Enti Urbani, ossia le particelle edificate poste a Partita Speciale 1 e quindi sottratte all’aggiornamento al Catasto Terreni. Il documento di prassi amministrativa fornisce indicazioni sul frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni sia con destinazione ‘Ente Urbano - cod. 282’ sia con destinazione ‘Fabbricato promiscuo - cod. 28’. Il corretto assolvimento degli adempimenti in parola evita che si possano generare disallineamenti tra il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati. La circolare indica le modalità da seguire nel caso di frazionamenti di un ente urbano, chiarendo quando il tecnico debba presentare una richiesta di aggiornamento del Catasto Terreni (con la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente all’Urbano, e quando invece, debba presentare una richiesta di aggiornamento per il solo Catasto Fabbricati (con la procedura Docfa). Il frazionamento degli Enti Urbani I frazionamenti interni al lotto urbano sono effettuati direttamente al Catasto Fabbricati, mediante la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa; anche i frazionamenti di fabbricati sono effettuati al Catasto Fabbricati con la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa. Il frazionamento al Catasto Terreni è possibile solo qualora la particella derivata perde ogni collegamento con il lotto urbano originario; viceversa, qualora la particella derivata mantiene un qualsiasi collegamento con il lotto urbano originario, non è possibile effettuare l’aggiornamento in cartografia mediante frazionamento al Catasto Terreni. Il frazionamento al Catasto Terreni può essere richiesto perché una porzione del lotto originario cambia destinazione/qualità oppure perché deve costituire o entrare a far parte di un nuovo lotto. Le operazioni di aggiornamento al Catasto devono consistere:
Al fine di assicurare il completo aggiornamento delle banche dati catastali, la presentazione dell’atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati (Docfa) dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell’atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni (Pregeo).
La procedura di approvazione automatica degli atti di aggiornamento geometrico consente la restituzione degli attestati di approvazione censuaria e cartografica di regola subito dopo l’invio del Pregeo, direttamente al professionista incaricato; tali attestati contengono tutte le informazioni per il perfezionamento dell’atto di aggiornamento Docfa.
La circolare evidenzia che l’aggiornamento della cartografia e dell’archivio censuario del Catasto Terreni (mediante Pregeo) e degli archivi del Catasto Fabbricati (mediante Docfa) deve intendersi come un processo costituito da due fasi interconnesse, da portare a termine in modo quasi sincrono, fino a quando non arriverà la completa integrazione tra le due procedure di aggiornamento.
L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni in merito ai frazionamenti finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità.
L’ultima parte del documento contiene un allegato tecnico che raccoglie alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l’applicazione dei principi generali espressi nella circolare stessa.
(Vedi circolare n. 11 del 2023)
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di luce e gas - secondo trimestre 2023
Il decreto legge ‘Bollette’, all’articolo 4, ha previsto delle agevolazioni finalizzate a compensare, almeno in parte, le maggiori spese sostenute dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Il decreto prevede in particolare:
I crediti d’imposta sopra elencati devono essere utilizzati in compensazione entro fine anno, mediante il modello F24, oppure ceduti ma per intero a terzi.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘7015’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 2, Dl n. 34/2023;
- ‘7016’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 3, Dl n. 34/2023;
- ‘7017’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 4, Dl n. 34/2023;
- ‘7018’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 5, Dl n. 34/2023.
(Vedi risoluzione n. 20 del 2023)
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 17-bis Dlgs n. 241/1997
Il decreto legislativo n. 241/1997 all’articolo 17-bis prevede una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo delle compensazioni per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati. Il comma 4 dell’articolo 17-bis prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi previsti il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corrette esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. Per consentire il versamento delle somme dovute, tramite il modello di versamento ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 10 maggio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:
(Vedi risoluzione n. 21 del 2023)
Nuovi codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023, procede all’istituzione, soppressione e ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento relative al alcune ritenute e trattenute dichiarate nel mod. 770, nonché delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle ‘Aosta. Versamento delle sanzioni da ravvedimento relativamente ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770 Per consentire il versamento, tramite mod. F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento relative ad alcune ritenute e trattenute indicate nel modello 770, l’Agenzia delle Entrate istituisce una serie di codici tributo (vedi tabella nella risoluzione) per i quali sono riportate le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento. Per il versamento delle sanzioni in argomento, mediante il mod. ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP) sono istituiti codici tributo (vedi tabella nella risoluzione) per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento. Con la presente risoluzione l’Agenzia delle Entrate procede alla ridenominazione dei codici tributo come di seguito indicati:
Sono inoltre soppressi dei codici tributo per la consultazione dei quali si rimanda alla risoluzione.
Versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relativi alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d’Aosta
Al fine di adeguare alla normativa vigente le modalità di versamento, tramite modelli F24 e F24EP, delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d’Aosta, viene effettuata la revisione dei pertinenti codici tributo. In particolare, con riferimento ai codici tributo riferiti alle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Valle d’Aosta, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- ’4332’ denominato ‘Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d’Aosta - assistenza fiscale - versamenti effettuati fuori regione - art. 15, c. 1, lett. a), Dlgs n. 175/2014’
- ’4936’ denominato ‘Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d’Aosta - assistenza fiscale - versamenti effettuati nella regione - art. 15, c.1, lett. a) Dlgs n. 175/2014’
Per le fattispecie in argomento vengono riepilogati i codici tributo già esistenti. Per alcuni di essi, evidenziati in grassetto, ne viene variata la denominazione (vedi tabella nella risoluzione).
Con riferimento alle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, sono soppressi i codici tributo indicati in tabella. Per agevolare i contribuenti, in corrispondenza dei codici tributo soppressi (prima colonna), sono indicati i codici che dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi (terza colonna).
(Vedi risoluzione n. 18 del 2023)
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti ceduti o fruiti come sconto relativi al Superbonus, al bonus barriere architettoniche ed al Sismabonus
Con la risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura che possono essere utilizzati in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione per via telematica da parte del fornitore o cessionario entro il 31 marzo 2023. I nuovi crediti d’imposta sono:
In fase di elaborazione degli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e delle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione in 10 rate di cui al Dl n. 176/2022, art. 9, comma 4, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
(Vedi risoluzione n. 19 del 2023)