Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta successioni e donazioni
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, ha predisposto nuove causali contributo per i versamenti conseguenti alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso, alle attività di controllo e ai diversi istituti di definizione delle controversie. Il documento segue quanto delineato dalla risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 e dalla risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025 in merito ai pagamenti connessi alla dichiarazione di successione. Per le somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione e della presentazione di istanze per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta il riferimento è alla risoluzione n. 35/E dell’11 luglio 2024. In relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per consentire il versamento delle somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici ‘prima casa’, l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:
Per consentire il versamento dell’imposta complementare correlata all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla registrazione di atti, richieste con avviso di liquidazione, notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- ‘A260’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 479/1997 e revoca d’intenti’;
- ‘A261’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’;
- ‘A262’ denominato ‘Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
- ‘A263’ denominato ‘Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’.
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione o alla registrazione di atti, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- ‘A264’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Omessa impugnazione’;
- ‘A265’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni - Omessa impugnazione’;
- ‘A266’ denominato ‘Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione’;
- ‘A267’ denominato ‘Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione’;
- ‘A283’ denominato ‘Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione’;
- ‘A284’ denominato ‘Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione’.
- ‘A268’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni - Definizione delle sole sanzioni’;
- ‘A269’ denominato ‘Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Definizione delle sole sanzioni’;
- ‘A270’ denominato ‘Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Definizione delle sole sanzioni’;
- ‘A271’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Accertamento con adesione’;
- ‘A272’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni - Accertamento con adesione’;
- ‘A273’ denominato ‘Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione’;
- ‘A274’ denominato ‘Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione’;
- ‘A275’ denominato ‘Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione’;
- ‘A276’ denominato ‘Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione’;
- ‘A277’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi -Conciliazione’;
- ‘A278’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni - Conciliazione’;
- ‘A279’ denominato ‘Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione’;
- ‘A280’ denominato ‘Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione’;
- ‘A281’ denominato ‘Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione’;
- ‘A282’ denominato ‘Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione’.
I codici relativi alle attività di controllo, all’adesione e alla conciliazione vanno inseriti nella sezione ‘Erario’ del modello F24, in corrispondenza degli importi a debito versati. Il contribuente deve riportare il codice dell’Ufficio, quello dell’atto e l’anno di riferimento.
Per i codici ‘A269’, ‘A273’, ‘A274’, ‘A279’, ‘A280’, ‘A283’ e ‘A284’ occorre compilare anche il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Il codice fiscale del defunto deve essere inserito nell’apposito campo unitamente al codice ‘08’ da riportare nel campo ‘codice identificativo’.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il codice tributo ‘9400 - spese di notifica per atti impositivi’.
(Vedi risoluzione n. 30 del 2026)
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco ‘Win for Italia Team’ - Soppressione codici tributo 5442 e 5443
Per sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team la legge di Bilancio 2026 ha previsto e regolato il gioco numerico a totalizzazione nazionale denominato Win For Italia Team con montepremi pari al 65% della raccolta. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 16 settembre 2026, ha istituito su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli i codici tributo necessari per il versamento della quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale (GNTN) ‘Win for Italia Team’, che partirà il prossimo 28 settembre. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è destinata al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella determinazione direttoriale dello scorso 7 settembre ha stabilito le regole di funzionamento. Con la nota protocollo dell’11 maggio 2026 l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco citato. I codici tributo in parola sono:
L’Agenzia delle Entrate, sempre con la presente risoluzione, dispone inoltre la soppressione dei seguenti codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 90/E del 10 ottobre 2016, in materia di versamento delle somme dovute dal concessionario derivante dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) e relativi alla disciplina in materia non più vigente:
- ‘5442’ denominato ‘GNTN - Penale per la mancata/tardiva realizzazione delle innovazioni disposte da ADM per lo sviluppo dei giochi, nonché della presentazione dei piani annuali dei progetti da adottare per l’esercizio dei giochi - articolo 27, comma 2, lettera g) e h), dell’atto di Convenzione’;
- ‘5443’ denominato ‘GNTN - Penale per le somme stanziate e non utilizzate relative agli interventi di comunicazione ed informazione riguardanti i giochi - articolo 27, comma 2, lettera i), dell’atto di Convenzione’.
(Vedi risoluzione n. 31 del 2026)



