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Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione

La legge di Bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell’art. 25-bis del Dpr n. 600/1973, abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantire l’uniformità di azione.

Ambito di applicazione

La manovra 2024 ha modificato l’art. 25-bis del Dpr 600/1973 che prevede l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni di agenti e mediatori. Per effetto di questa modifica il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti e dei mediatori di assicurazione. A questi si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni declinate nel citato articolo 25-bis.

Assoggettate a ritenuta sono anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.

La predetta ritenuta si applica pure a tutte le provvigioni dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.

Decorrenza della modifica

La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2024 trova applicazione a partire dal 1° aprile 2024. La ritenuta di cui all’art. 25-bis va operata all’atto del pagamento della provvigione. Rilevano, pertanto, i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1°aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

Qualora l’agente, il mediatore, il rappresentante di commercio o il procacciatore d’affari trattiene direttamente la provvigione a lui spettante, è tenuto di rimettere ai propri committenti, proponenti o mandanti anche l’importo corrispondente alla ritenuta stessa. La ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute e dovrà essere versata dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate.

L’effettuazione della ritenuta sulle provvigioni segue il criterio di cassa, mentre per quanto concerne lo scomputo della stessa, la norma prevede che la ritenuta possa essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale o dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è operata.

Determinazione della ritenuta in misura ridotta

Resta invariata la disciplina del calcolo delle ritenute che devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura indicata nel secondo comma del predetto art. 25-bis è subordinata alla presentazione al committente, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

In considerazione del fatto che la modifica sarà efficace dal 1°aprile prossimo, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione, la circolare ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possano pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.

La trasmissione della suddetta dichiarazione può avvenire anche tramite Pec.

Ulteriori precisazioni

A seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni spettanti ad agenti e mediatori di assicurazione, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

L’abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta alle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa Iva.

Le prestazioni di servizi rese alle imprese assicurative dagli anzidetti intermediari nell’ambito dei rapporti di agenzia e mediazione, infatti, fruiscono del regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

La modifica in commento non comporta l’insorgenza in capo agli intermediari assicurativi di cui trattasi dell’obbligo di rilascio della fattura, ancorché le provvigioni percepite dagli stessi debbano essere assoggettate a ritenuta a titolo di acconto.


(Vedi circolare n. 7 del 2024)

Crediti d’imposta art. 121 Dl n. 34/2020 - rifiuto delle cessioni dei crediti successivi alla prima già accettate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette. Sempre l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, dà agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione.

Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate

In merito alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:

  • a cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito.

Nei casi prospettati, cedente e cessionario dovranno richiedere alle Entrate il ‘rifiuto’ della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato a questa circolare (Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti).

Il modello, debitamente sottoscritto dal cessionario e dal cedente, dovrà essere inviato all’indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it .

La richiesta di annullamento può riguardare solo le cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.

Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite mod. F24. L’opzione per l’utilizzo del credito tramite mod. F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24, se ancora nei termini di legge.

Eseguita l’operazione di rifiuto della cessione, ne verrà data comunicazione agli interessati, che sulla Piattaforma potranno controllare lo stato aggiornato della cessione. Eventuali istanze già trasmesse alle Entrate con altre modalità, dovranno essere di nuovo inviate seguendo le indicazioni della presente circolare.

Comunicazione dei crediti non utilizzabili

Con la soluzione espressa sopra le parti possono rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito torni nella disponibilità del cedente.

Nel caso in cui, invece, il cessionario voglia comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023. L’utilizza di questa procedura determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.


(Vedi circolare n. 6 del 2024)

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda

Il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020 ha previsto il riconoscimento di un contributo nella forma del credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figura professionali nell’ambito clinico e della ricerca. Tale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, viene riconosciuto per gli anni 2022 e 2023.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Al ministero della Salute il compito di trasmettere all’Agenzia l’elenco degli enti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso.

Tramite il proprio cassetto fiscale ciascun beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E dell’11 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘7054’ denominato ‘Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda - Art. 25, comma 4-duodecies, decreto legge n. 162/2019’.


(Vedi risoluzione n. 15 del 2024)

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta locale immobiliare autonoma relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale, del Friuli

La legge 14 novembre 2022 n. 17 della Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che, a decorrere dal 1°gennaio 2023, sostituisce nel territorio regionale l’imposta municipale propria (Imu).

Con una nota dello scorso 21 febbraio la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento dell’ILIA relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione o assimilata e ulteriori rispetto al primo e la ridenominazione del codice tributo ‘5901’.

Per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle somme in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 12 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘5902’ denominato ‘ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre n. 17, articolo 9, comma 3’.

Sempre con questa risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘5901’ in questo modo: ‘5901 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2’.


(Vedi risoluzione n. 16 del 2024)

Detrazione spettante per l’acquisto di case antisismiche - Conclusione dei lavori strutturali dell’edificio prima della stipula dell’atto di compravendita

Con la risoluzione n. 14/E dell’8 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate risponde a un’associazione che chiede chiarimenti in merito alla detrazione ‘sismabonus acquisti’, spettante agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di demolizione e ricostruzione allo scopo di ridurne il rischio sismico.

I lavori devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che, entro 30 mesi dal termine degli interventi, devono provvedere alla successiva vendita.

Considerato che è fissato al 31 dicembre 2024 il termine di vigenza dell’agevolazione, l’istante chiede se è possibile fruire della detrazione nel caso di acquisto, entro tale data, di unità immobiliari classificate in una delle categorie catastali ‘provvisorie’, che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti, sui quali, entro la data di stipula dell’atto di compravendita, risultano ultimati gli interventi sulle parti ‘strutturali’. Chiede, inoltre, se è possibile fruire dell’agevolazione nelle forme alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi ovvero con sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.

Come anticipato, la detrazione ‘sismabonus acquisti’ si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. La norma in commento si riferisce espressamente ai lavori relativi all’adozione di misure antisismiche determinanti il passaggio ad una o a due classi inferiori di rischio sismico, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati.

Beneficiari dell’agevolazione sono esclusivamente gli acquirenti delle unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascun immobile nella misura del 75 o dell’85% (a seconda che l’intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio a una o a due classi di rischio sismico inferiore), entro l’importo massimo di 96 mila euro.

La fruizione della detrazione è condizionata al fatto che l’atto di acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza del beneficio fiscale.

In merito alla possibilità di fruire della detrazione nell’ipotesi in cui alla data di acquisto siano stati completati gli interventi ‘strutturali’ sull’edificio e non anche quelli di ‘finitura’, è necessario che: l’intervento di demolizione e ricostruzione determini la riduzione di una o due classi di rischio sismico e che entro il termine di vigenza dell’agevolazione sia stipulato l’atto di compravendita.

Per accedere alle detrazioni di cui all’art. 16 del Dl n. 63/2013 (compreso il sismabonus acquisti) occorre che il progettista dell’intervento strutturale asseveri la classe di rischio sismico dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo gli interventi. L’asseverazione va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente; per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Considerato che ai fini della detrazione di cui all’art. 16, comma 1-septies Dl n. 63/2013, è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni siano rilasciate all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e la circostanza che all’atto di vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale ‘fittizia’.

Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell’unità immobiliare nella categoria F/3 potrà assumere rilievo, ai fini della compravendita, in applicazione di normative non fiscali.

In merito alla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta del sismabonus acquisti, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, la circolare fa presente che è possibile continuare ad esercitare le predette opzioni a condizione che alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.


(Vedi risoluzione n. 14 del 2024)

Legge di Bilancio 2024 e decreto Anticipi - Novità in materia di reddito di lavoro dipendente

Con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità fiscali concernenti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, contenute nella manovra 2024.

Il documento di prassi amministrativa eroga, inoltre, precisazioni sulla novella dell’art. 51, comma 4, lett. b), primo periodo, del Tuir, approvato con Dpr n. 917/1986, introdotta dal decreto Anticipi che ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.

Misure fiscali per il welfare aziendale

Modifiche in materia di non imponibilità dei valori dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro

Solo per il periodo d’imposta 2024 la manovra appena varata ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 1.000 euro, del valore dei beni ceduto e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas e delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo sempre relativo alla prima casa.

Il limite di 1.000 euro sale a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Tuir prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di 258,23 euro. Il superamento di questa soglia comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero ammontare e non soltanto della parte eccedente il limite di 258,23 euro.

In deroga a quanto affermato e solo per il periodo d’imposta 2024 è stato previsto un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente che include tra i fringe benefit anche le somme erogate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Tra le novità vi è la possibilità di agevolare le spese per l’affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo sempre relativo alla prima casa.

In relazione alle spese rimborsate il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

Ai fini di eventuali controlli, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di legge. In alternativa il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

Modifiche in materia di determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti

Il decreto Anticipi ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente. L’attuale versione della norma ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare in base alla tipologia di prestito:

  • per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
  • per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

Per i prestiti a tasso fisso si torna in pratica alla vecchia norma in base alla quale il tasso ufficiale da assumere come parametro fisso di riferimento è quello vigente alla data di concessione del prestito. L’importo che concorre alla formazione del reddito imponibile si determina effettuando la differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di riferimento e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo l’ammontare risultante della metà. L’importo così determinato viene assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento. In caso di prestiti a tasso variabile, il prelievo alla fonte viene effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale.

Con riferimento al momento di imputazione del compenso in natura in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti è stato chiarito che il momento di applicazione della ritenuta è quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

Considerato che la modifica della determinazione del compenso in natura, in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti, è entrata in vigore il 17 dicembre 2023 e si applica a tutti gli interessi pagati nel periodo d’imposta 2023, relativamente agli importi degli interessi assoggettati a imposizione precedentemente all’entrata in vigore della norma, il datore di lavoro ha tenuto conto della nuova regola di determinazione del reddito in sede di conguaglio. Il datore ha pertanto rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore dei fringe benefit erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito assoggettato a tassazione.

Detassazione dei premi di risultato

La manovra 2024 prevede, per i premi e le somme erogati nel 2024, la riduzione, dal 10 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa.

Di fatto viene riproposta anche per il 2024, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta per il periodo d’imposta 2023.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef è in vigore dal 2016 e si applica, fino all’importo di 3.000 euro lordi, al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a 80 mila euro, in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale

Per sostenere il settore turistico, ricettivo e termale la legge di Bilancio 2024 riconosce a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

La misura in esame, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, riprende quella disciplinata dall’art. 39-bis del decreto Lavoro.

Il trattamento integrativo speciale in parola è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a patto che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro.

Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore nel 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo, termale e della somministrazione di bevande e alimenti.

Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda - corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni di ferie e/o per lavoro notturno - riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

L’erogazione del trattamento in commento può avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

La manovra 2024 ha previsto, per il solo biennio 2024-2025, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali.

Gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

I lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore provvede alla copertura dell’onere, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Qualora il datore di lavoro sostenga l’onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo.


(Vedi circolare n. 5 del 2024)

Termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle CU di redditi di lavoro autonomo ‘professionale’

Con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro autonomo ‘professionale’.

La norma dispone che le CU sono trasmesse per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Ma, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il 31 ottobre, ossia entro il termine di presentazione del modello 770.

Il legislatore, con l’art. 19 del Dlgs n. 1/2024, ha previsto, però, che da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita Iva.

Per questo primo anno, però, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante mod. 730, ma solo con il mod. Redditi PF, saranno utilizzate dalle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo ‘professionale’ pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute successivamente, si dovrà modificare la precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Per l’anno d’imposta 2023, le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il mod. Redditi PF 2024 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine di presentazione del mod. 770.

I sostituti d’imposta sono invitati, pertanto, a trasmettere le certificazioni alle Entrate entro il 18 marzo; in questo modo le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti o dei Caf o dei professionisti, agevolandoli nell’adempimento dichiarativo.

Dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il mod. Redditi PF saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il mod. 730 oppure mediante il mod. Redditi PF dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il 31 ottobre le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il mod. 730 né con il mod. Redditi PF.


(Vedi risoluzione n. 13 del 2024)

Imposta straordinaria sulle banche - Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Con il Dl n. 104/2023 (meglio noto come decreto ‘Asset’), convertito, con modificazioni dalla legge n. 136/2023, il legislatore ha introdotto un’imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull’incremento del margine di interesse.

Tale imposta è stata introdotta ‘a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie’.

Le maggiori entrate derivanti da tale imposta sono destinate ad affluire a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, al fine di finanziare il fondo di garanzia prima casa, il finanziamento del fondo di garanzia a favore delle pmi e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

L’imposta straordinaria a carico delle banche è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022.

Previsto un tetto massimo all’ammontare dell’imposta straordinaria pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023.

La conversione in legge del decreto ‘Asset’ ha visto l’introduzione di un comma ( il 5-bis) che consente alle banche, in luogo del versamento dell’imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1°gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta a una riserva non distribuibile a tal fine individuata.

Previsto anche il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilerà sull’osservanza di detto divieto.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2024, fornisce istruzioni operative agli Uffici in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria, al calcolo e pagamento del tributo e sulla costituzione della riserva non distribuibile.

Ambito soggettivo

Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della norma in commento le banche iscritte nell’albo di cui all’articolo 13 del Testo unico bancario (T.U.B.). Sono comprese sia le banche costituite in forma di società per azioni, sia le banche popolari e le banche di credito cooperativo, costituite nella forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata con scopo mutualistico.

L’imposta straordinaria è dovuta dalle banche anche se operanti tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Di fatto sono soggetti passivi dell’imposta sia le banche residenti sia le stabili organizzazioni di banche non residenti autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria.

Base imponibile

La base imponibile dell’imposta straordinaria risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentato del 10%. Su tale risultato si applica l’aliquota del 40%.

Qualora il margine di interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 sia negativo, questo dovrà essere considerato pari a zero al fine di confrontarlo con il margine relativo all’esercizio precedente a quello in coso al 1°gennaio 2024, per determinare la base imponibile.

Qualora sia il margine di interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 sia quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 siano negativi, l’imposta non risulta dovuta.

Come già chiarito, il margine d’interesse da prendere in considerazione per la determinazione della base imponibile è quello risultante dalla voce 30 secondo lo schema di conto economico che tutte le banche italiane sono tenute a redigere.

Quantificazione e versamento dell’imposta straordinaria

Ai fini del calcolo dell’imposta straordinaria da versare, il suo ammontare non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi del Regolamento Ue n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023.

Per effetto di tale previsione, per i soggetti residenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’imposta è dovuta per un ammontare pari al minor valore tra l’importo ‘teorico’ dell’imposta e lo 0,26% dell’ammontare complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022. Nel caso di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre, invece, fare riferimento al valore rilevato alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2023.

L’imposta straordinaria va versata entro il 30 giugno 2024 (1°luglio poiché il 30 giugno è un giorno festivo) per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare e la cui approvazione del bilancio avviene entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per i soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni, invece, il termine per il versamento non decorre più dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, ma dalla data di approvazione del bilancio. Per effetto di ciò, i soggetti, il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, qualora si avvalgono di 180 giorni per l’approvazione del bilancio devono effettuare il pagamento dell’imposta straordinaria, al massimo, entro il 31 luglio 2024.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare e il cui termine per il versamento dell’imposta straordinaria di cui ai primi due periodi ricada nel 2023, il pagamento dell’imposta è effettuato nell’anno 2024, al massimo entro il 31 gennaio.

Per consentire il versamento dell’imposta straordinaria l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024 ha istituito i codici tributo e impartito le istruzioni per la compilazione del mod. F24.

Costituzione della riserva non distribuibile di cui al comma 5-bis

In sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024, l’assemblea, in alternativa al versamento dell’imposta straordinaria, può deliberare la destinazione a una riserva non distribuibile di un importo di entità pari almeno a due volte e mezza l’imposta.

L’importo che deve essere moltiplicato per 2,5 è il minore fra il 40% della differenza dei margini d’interesse e lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale. Nella nota integrativa al bilancio deve fornirsi un’esplicita evidenza della costituzione della riserva e delle relative movimentazioni. Tali informazioni devono essere indicate in un apposito prospetto del mod. Redditi SC.

Non è possibile procedere al versamento parziale dell’imposta con contestuale costituzione della riserva corrispondente alla quota parte dell’imposta non pagata.

Per evitare disparità di trattamento tra i soggetti passivi dell’imposta straordinaria, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, qualora abbiano già approvato il bilancio entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Asset, possono non eseguire il versamento entro la data di scadenza stabilita dalle regole sopra esposte, vincolando le riserve in sede di approvazione del primo bilancio d’esercizio successivo, sempre che il bilancio precedente già approvato presenti le riserve disponibili a tal fine.

Qualora nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 le banche abbiano subìto perdite, costituiscono la riserva utilizzando, prioritariamente, gli utili degli esercizi precedenti (se presenti) a partire da quelli accantonati negli esercizi più recenti e, successivamente, le altre riserve patrimoniali disponibili. Laddove, invece, abbiano conseguito utili di esercizio in misura inferiore a due volte e mezzo l’imposta straordinaria, costituiscono la riserva utilizzando prioritariamente tali utili e integrando la stessa con le riserve disponibili secondo l’ordine descritto.

Imposizione in caso di distribuzione della riserva

L’imposta straordinaria, maggiorata degli interessi, è dovuta qualora la riserva sia successivamente distribuita ai soci. La sospensione dell’obbligo di versamento viene meno anche nei casi in cui si realizza, indirettamente, un’attribuzione della riserva ai soci. A titolo di esempio rientrano in questa casistica: l’utilizzo della riserva per aumenti gratuiti di capitale sociale e successivo rimborso del capitale stesso ai soci e il ‘giroconto’ della riserva ad altra riserva disponibile di utili e/o di capitale.

Anche a una distribuzione parziale della riserva consegue la debenza dell’intera imposta straordinaria, maggiorata degli interessi. Non è dunque possibile che, a seguito di una distribuzione parziale della riserva, l’imposta straordinaria sia versata in misura proporzionale all’ammontare della distribuzione stessa.

L’utilizzo della riserva per la copertura di eventuali perdite non comporta l’assoggettamento a imposta straordinaria perché tra le finalità della riserva rientra quella di assorbire eventuali perdite sofferte dall’ente creditizio.

In presenza di altre riserve disponibili, l’utilizzo della riserva a copertura delle perdite comporta il trasferimento del vincolo di indistribuibilità, ai fini dell’imposta straordinaria, sulle altre riserve disponibili per un ammontare pari all’utilizzo della riserva e comunque fino a capienza delle stesse.

Casi particolari: banche in fase di start up

Chi ha iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 il margine da prendere in considerazione, al fine di confrontare dati omogenei, deve essere ragguagliato ad anno.

Devono, invece, ritenersi esclusi dall’applicazione dell’imposta straordinaria i soggetti che abbiano iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 o in quello ancora precedente, attesa l’impossibilità di determinare il margine d’interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022.

Per le banche che hanno iniziato l’attività nel corso dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 non sussiste il termine di confronto rappresentato dall’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, atteso che quest’ultimo è relativo alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023.


(Vedi circolare n. 4 del 2024)






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