Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - Inquadramento e approfondimento degli istituti
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza e analizza in dettaglio i singoli istituti. Particolare rilievo viene attribuito alle relazioni illustrative dei testi normativi e agli orientamenti giurisprudenziali, al fine di agevolare l’applicazione delle norme ai casi concreti. Il documento di prassi amministrativa tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta lo scorso 15 aprile e chiusasi in data 20 maggio 2026. L’esame della normativa vigente è condotto secondo una riclassificazione degli istituti in 4 macroaree tematiche, prescindendo dalla struttura formale del Codice. Tale operazione risponde all’esigenza di valorizzare l’evoluzione storica e funzionale della disciplina. L’Agenzia concentra l’attenzione sulle novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare; prosegue illustrando gli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati e continua esaminando le novità introdotte in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. L’analisi termina con l’approfondimento dedicato alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. Il paragrafo iniziale è dedicato all’evoluzione della normativa sulla crisi d’impresa, dalla disciplina del fallimento prevista dal Regio decreto 19 marzo 1942 n. 267 fino all’attuale Codice. La circolare è articolata in 4 parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti, ciascuna introdotta da una specifica premessa: L’Agenzia precisa che si tratta di un documento aperto, destinato a integrazioni e revisioni. La prima parte della circolare è dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi d’impresa. In primo piano troviamo le disposizioni generali del Titolo I, la composizione negoziata della crisi (Titolo II), le misure protettive, cautelari e premiali, le imprese sottosoglia, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e le disposizioni relative ai gruppi di imprese. La circolare debutta con l’analisi degli istituti che presentano le novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare, passando successivamente alla trattazione degli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati, anche detti ‘non fallibili’, in passato esclusi da percorsi di ristrutturazione e risanamento. Il documento di prassi prosegue con le novità concernenti gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. L’ultima parte è dedicata alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. Una parte importante è dedicata alla composizione negoziata della crisi, ovvero al percorso attraverso il quale l’imprenditore tenta di raggiungere una soluzione con i creditori attraverso l’ausilio di una figura esperta e indipendente. La circolare si sofferma sui presupposti di accesso, il ruolo dell’esperto, i requisiti di indipendenza e i doveri delle parti, le misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio durante le trattative, le possibili conclusioni del percorso e la disciplina dedicata ai gruppi di imprese e alle imprese sottosoglia. La circolare esamina poi il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la gestione della crisi nell’ambito dei gruppi di imprese. Per ciascun istituto il documento di prassi richiama la relazione illustrativa e gli orientamenti giurisprudenziali per agevolarne anche l’applicazione ai casi concreti. Le misure premiali disposte dall’articolo 25-bis del Codice della crisi costituiscono l’elemento centrale della circolare. Sono tre, per legge, le agevolazioni:
Premessa
PARTE I - I nuovi istituti del Codice;
PARTE II - Il sovraindebitamento;
PARTE III - Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;
PARTE IV - Liquidazione giudiziale e istituti residuali.
Inoltre viene concessa la possibilità di pagare a rate, mensilmente, fino a 72 rate estensibili a 120 in caso di grave e comprovata difficoltà, per imposte sui redditi, ritenute, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo.
Segnalazioni per l’anticipata emersione della crisiLa seconda parte della circolare è dedicata alle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi, disciplinate dall’articolo 25-novies. Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno l’onere di avvisare l’imprenditore al superamento delle soglie di debito predefinite, invitandolo ad avviare la composizione negoziata: si tratta di un semplice avviso informativo, non di un obbligo di pagamento. Come anticipato, tali segnalazioni non costituiscono l’avvio automatico di una procedura ma sollecitano l’imprenditore a valutare tempestivamente la situazione e ad assumere le iniziative necessarie prima che la situazione diventi irrecuperabile.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazioneLa circolare contiene, inoltre, le istruzioni operative agli uffici in ordine al nuovo istituto del Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Per garantire al Fisco una valutazione informata e coerente, la circolare individua 3 possibili scenari collegati al rapporto tra il termine di adesione e la finestra di voto fissata dal tribunale:
- nell’ipotesi in cui il termine per aderire (90 giorni) scada anteriormente alla data di inizio del voto stabilita dal Tribunale, l’Agenzia soffrirebbe una limitazione al proprio diritto ad essere pienamente informata, posto che non potrebbe fruire delle relazioni commissariali. Si ritiene in tal caso, attesa l’assenza di pregiudizio collegata all’inutile decorso del termine di 90 giorni, che l’Agenzia possa esprimere il proprio voto, solo dopo l’esaurimento della fase del contraddittorio;
- il termine per aderire scade all’interno della finestra di voto stabilita dal tribunale. In tal caso si ritiene che l’ufficio possa esprimersi direttamente attraverso il voto nei modi e nei termini fissati dal tribunale;
- il termine per aderire scade successivamente alla chiusura della finestra di voto. Il tal caso si ritiene che sia possibile per l’Agenzia anticipare il voto, se l’istruttoria è semplice, oppure, in caso di istruttoria complessa, chiedere il rinvio del termine di voto, al fine di non veder compromesso il proprio ‘spatium decidendi’.
Scopo dei chiarimenti è quello di coordinare i tempi della procedura transattiva con quelli del procedimento di omologazione, assicurando che il voto del fisco sia il risultato di una valutazione pienamente informata della proposta formulata dal debitore.
Disposizioni relative ai gruppi di impreseL’ultima parte della circolare è dedicata alle disposizioni relative ai gruppi di imprese di cui agli articoli 284 e seguenti del Codice. La circolare definisce il concetto di gruppo rinviando alla norma di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) dello stesso Codice. Fornisce chiarimenti sulla questione dell’autonomia delle masse attive e passive e si sofferma sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.
(Vedi circolare n. 5 del 2026)
Global minimum tax: istituzione dei codici tributo per il versamento degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento
Il decreto legislativo n. 209/2023 disciplina la global minimum tax prelevata, in Italia, attraverso l’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale. Il decreto citato prevede che ogni impresa localizzata in Italia o che si tratti di una società trasparente costituita secondo le leggi dello Stato, presenti al fisco italiano la ‘comunicazione rilevante’ nei termini di legge. L’omessa presentazione della comunicazione in parola o il ritardo di presentazione in misura pari o superiore a tre mesi è punito con una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio di dati incompleti o errati la sanzione tributaria varia da 10 mila a 50 mila euro. In ogni caso le sanzioni amministrative pecuniarie non possono superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per consentire il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi e delle sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 23 luglio 2026, ha istituito i seguenti codici tributo:
(Vedi risoluzione n. 27 del 2026)
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’Iva agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 23 luglio 2026, ha istituito nuovi codici tributo che consentono il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero nell’ambito dell’Iva agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi. In particolare, nel campo Iva e dell’imposta sugli intrattenimenti, la risoluzione ha istituito i seguenti codici tributo:
In merito all’Iva il documento di prassi amministrativa specifica che il nuovo codice è stato istituito per recuperare l’imposta in capo al cessionario derivante dal differenziale tra l’aliquota agevolata e quella ordinaria nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento di persone con disabilità.
Per il versamento di imposte, interessi e sanzioni, dovuti a seguito di atti di recupero riguardanti l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi effettuati tramite elicottero, la risoluzione istituisce due ulteriori codici tributo. Si tratta di:
- ‘3380’ denominato ‘Atto di recupero imposta erariale e relativi interessi su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero - art. 16, comma 10-bis, Dl 201/2011’;
- ‘8958’ denominato ‘Sanzioni correlate al recupero imposta erariale su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero - art. 16, comma 10-bis, Dl 201/2011’.
(Vedi risoluzione n. 28 del 2026)
Decreti di espropriazione per pubblica utilità - Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, fornisce indicazioni in merito alle modalità procedurali e ai presupposti documentali concernenti le formalità nei registri immobiliari connesse ai procedimenti di espropriazione. Il quesito sottoposto chiedeva se il decreto di esproprio debba essere subito trascritto dopo la sua emanazione o se la relativa formalità vada eseguita successivamente alla notificazione del provvedimento agli interessati e alla sua esecuzione mediante immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione. In base all’attuale assetto normativo, il decreto di esproprio può intervenire nell’ambito di una procedura ‘ordinaria’ o di un procedimento ‘accelerato’. Nel procedimento ordinario, il decreto di esproprio precede l’immissione in possesso del bene e il trasferimento della proprietà è subordinato alla successiva notifica e all’esecuzione del provvedimento. Nella procedura accelerata, invece, l’autorità espropriante viene immessa anticipatamente nel possesso del bene sulla base di un decreto motivato di occupazione d’urgenza, mentre il decreto definitivo di esproprio avviene successivamente. La risoluzione ricorda inoltre che la trascrizione del decreto nei registri immobiliari non ha funzione di opponibilità verso terzi, ma assolve ad una mera funzione di pubblicità notizia. L’acquisto del diritto di proprietà, infatti, avviene a titolo originario in forza del potere espropriativo esercitato dalla pubblica amministrazione. La trascrizione assume comunque un ruolo centrale nel procedimento, poiché da quel momento eventuali diritti riferiti al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità di espropriazione. L’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (T.U.Es.) dispone che il decreto di esproprio deve essere trascritto ‘senza indugio’ nei registri immobiliari. Sul punto le posizioni interpretative erano contrastanti in merito alla circostanza se tale adempimento dovesse essere eseguito immediatamente dopo l’emanazione del decreto o soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione. L’attuale quadro normativo, secondo l’Agenzia, consente entrambe le soluzioni prospettate. Da una parte, infatti, il trasferimento del diritto è subordinato alla notificazione e all’esecuzione del decreto; dall’altra, le disposizioni del Testo unico sembrano delineare una sequenza composta da fasi distinte, ciascuna accompagnata da una specifica forma di pubblicità immobiliare. In questa prospettiva, la immediata trascrizione del decreto di esproprio assolve alla funzione di rendere sin da subito conoscibile ai terzi l’esistenza del medesimo e della vicenda ablativa da esso instaurata, mentre la successiva annotazione è destinata a dare evidenza dell’avvenuta esecuzione del decreto con l’immissione in possesso. Con riferimento a ciascuna delle due possibili opzioni interpretative, la risoluzione ritiene opportuno individuare quali siano le corrette modalità operative per l’esecuzione della relativa pubblicità immobiliare. Nell’ipotesi in cui venga richiesta la trascrizione del decreto di esproprio prima della sua esecuzione, ai fini di una corretta pubblicità immobiliare è doveroso precisare che, oltre a risultare dal titolo, dovrà risultare soprattutto dalla relativa nota di trascrizione che il trasferimento del diritto espropriato è subordinato alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f) del T.U.Es.; pertanto, il richiedente dovrà darne espressa evidenza nella nota di trascrizione in conformità a quanto previsto dall’articolo 2659, secondo comma, del Codice civile. Una volta effettuata l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere l’annotazione del relativo verbale. Proprio il verbale di immissione in possesso rappresenta il documento che il legislatore individua come titolo idoneo per il completamento della sequenza pubblicitaria avviata con la trascrizione del decreto. La scelta legislativa di individuare nel verbale di immissione in possesso il documento rilevante ai fini dell’annotazione nei registri immobiliari, senza richiedere la produzione delle relate di notificazione, appare coerente con la funzione propria dell’annotazione, volta a dare pubblicità all’avvenuta esecuzione del decreto mediante l’atto che la documenta, e conferma che, nell’ambito della disciplina della pubblicità immobiliare, il solo verbale di immissione in possesso costituisce il titolo rilevante ai fini della formalità di annotazione. In sostanza, gli adempimenti documentali ai fini della pubblicità immobiliare posti a carico dell’autorità espropriante risultano articolati nella richiesta di trascrizione del decreto di esproprio e nella successiva domanda di annotazione del verbale di immissione in possesso. In tale contesto non è espressamente richiesta, ai fini dell’esecuzione delle citate formalità nei registri immobiliari, la produzione documentale comprovante l’avvenuta notifica del decreto di esproprio. In ogni caso può comunque verificarsi che l’autorità espropriante richieda la trascrizione del decreto soltanto dopo che lo stesso sia stato notificato ed eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione. In questa ipotesi, in luogo della doppia formalità sopra descritta, verrà effettuata una sola formalità rappresentata dalla trascrizione del decreto di esproprio già portato in esecuzione. In tal caso, il titolo da presentare ai fini della pubblicità immobiliare resta il decreto di esproprio, ma alla richiesta deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure va prodotto il decreto recante l’annotazione della data in cui l’immissione in possesso è avvenuta. Nella nota di trascrizione non occorre far menzione della condizione sospensiva in quanto la stessa si è già verificata. Anche in tal caso non va allegata la documentazione attestante la notificazione del provvedimento o altra documentazione attestante il perfezionamento di tale adempimento. L’articolo 22-bis del T.U.Es. disciplina l’istituto dell’occupazione d’urgenza che consente all’autorità espropriante, in determinati presupposti di legge, di conseguire anticipatamente la disponibilità materiale dei beni da occupare. A tal fine viene emanato un decreto motivato di occupazione anticipata in cui sono individuati i beni da occupare e i relativi proprietari ed è determinata, in via provvisoria, l’indennità di espropriazione. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale provvedimento perde efficacia se il decreto di esproprio non sia emanato entro il termine previsto per il compimento dell’espropriazione. Tale decreto non costituisce titolo per l’esecuzione di formalità nei registri immobiliari, poiché non determina alcun trasferimento del diritto di proprietà né produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari. Il trasferimento del diritto continua pertanto a realizzarsi esclusivamente mediante il decreto di esproprio che costituisce l’atto da presentare ai fini della trascrizione chiamato a contenere anche gli estremi del decreto di occupazione e del relativo stato di esecuzione. Non risulta invece necessaria la presentazione del decreto di occupazione d’urgenza quale autonomo titolo né di ulteriore documentazione attestante l’avvenuta immissione in possesso, trattandosi di circostanze delle quali il decreto di esproprio è chiamato a dare espressamente atto. Parimenti non appare necessario allegare le relate del procedimento di notificazione o altra documentazione comprovante il perfezionamento di tale adempimento.
(Vedi risoluzione n. 29 del 2026)
Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità portate dal decreto ISA. Ogni anno, infatti, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono oggetto di aggiornamento per garantire la capacità dello strumento di cogliere l’evoluzione dei diversi comparti economici ai quali gli stessi si riferiscono. Per il periodo d’imposta 2025, sono stati revisionati per intero 85 indici e si è provveduto all’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, per consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche alla luce delle tensioni geopolitiche verificatesi. Per l’anno d’imposta 2025, non essendo intervenute significative novità sulle modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, non sono cambiate le modalità di effettuazione degli stessi. Dunque, i contribuenti potranno continuare a fare affidamento su uno strumento la cui struttura risulta solida e consolidata. Infatti, per i modelli ISA 2026 trova conferma la struttura adottata dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste:
utili per la compilazione di tutti gli ISA.
Talune modifiche sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili. Nel Frontespizio sono state eliminate le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente. Analoghe considerazioni valgono per l’informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all’esercizio dell’attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.
Sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e alle istruzioni dei modelli Redditi 2026, relativi al periodo d’imposta 2025, le cause di esclusione richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno. Ci riferiamo alle cause di esclusione individuate dai codici 8, 9 e 10.
Società tra professionisti e società tra avvocatiLe società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche: attività di ingegneria, di commercialista, di esperto contabile, di consulente del lavoro, architetto, veterinario, archeologo e addetto ad attività legali e giuridiche, come per lo scorso anno, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attività economica.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 è stato mantenuto negli ISA il quadro E con le informazioni relative alla ‘Modalità organizzativa’ e alla ‘Ripartizione dei ricavi’ per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o STA.
L’applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennaleI contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027, dovranno comunicare, attraverso la presentazione del modello ISA per il periodo d’imposta 2025, i dati relativi a tale annualità che unitamente all’esito dell’applicazione degli ISA stessi, saranno utilizzati ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di Concordato per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
La SemplificazioneProsegue l’attività finalizzata a rendere disponibile ai contribuenti e ai loro intermediari adempimenti dichiarativi improntati ad una maggiore semplificazione. Tale processo opera anche attraverso un’attività di progressiva:
- riduzione/eliminazione dell’utilizzo ai fini degli ISA di dati già contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione;
- messa in disponibilità agli operatori economici, nell’area riservata del sito internet istituzionale, di dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate che risultino utili per l’adempimento correlato agli ISA.
Sempre in merito al periodo d’imposta 2025, con riferimento agli ISA, sono state eliminate:
- la condizione di ‘Pensionato’ da 135 ISA;
- la condizione di ‘Lavoratore dipendente’ da 28 ISA;
- l’esercizio dell’attività in forma di ‘Cooperativa’ da 50 ISA.
Le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore dei propri soci, associati o utenti sono esclusi dall’applicazione degli ISA, purché non svolgano attività nei confronti di terzi e non operino secondo le ordinarie regole di mercato.
Se, invece, tali soggetti effettuano operazioni anche nei confronti di terzi, sia pure in misura limitata o occasionale, perdono il requisito dell’esclusività e sono tenuti ad applicare gli ISA.
In questo caso, però, il punteggio di affidabilità fiscale viene calcolato considerando soltanto i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle operazioni con i terzi. Di conseguenza, il risultato potrebbe non rappresentare fedelmente l’intera attività svolta, poiché non tiene conto della parte mutualistica.
Per questo motivo, il contribuente deve segnalare nelle ‘Note aggiuntive’ del software ISA che la natura mutualistica dell’attività può aver inciso sul punteggio ottenuto.
L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, dovrà tener conto di tali indicazioni e del fatto che queste realtà non operano integralmente secondo le normali logiche di mercato. Inoltre, per alcuni ISA, come l’EG88U, è previsto uno specifico quadro in cui indicare la percentuale di attività svolta nei confronti di soggetti terzi, così da consentire una valutazione più aderente alla reale situazione economica del contribuente.
Importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l’applicazione degli ISAPoiché gli ISA sono elaborati sulla base delle relazioni esistenti tra variabili economiche e variabili strutturali dichiarate dai contribuenti attraverso il modello, è evidente che la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati trasmessi rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per l’attribuzione del punteggio complessivo di affidabilità del contribuente.
Il presupposto di una ‘fedele dichiarazione’ risulta significativo anche ai fini del Concordato preventivo biennale, affinché la proposta di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacità contributiva dei contribuenti. Occorre, pertanto, che i dati forniti dagli stessi siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà prospettata.
(Vedi circolare n. 4 del 2026)
Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, ha provveduto ad istituire nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali. L’istituzione delle nuove causali contributo è stata chiesta dall’Inps con le note n. 65628 del 15 maggio 2026 e n. 74538 del 16 giugno 2026. Le nuove causali contributo sono:
(Vedi risoluzione n. 26 del 2026)
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati
Con la risoluzione n. 25/E del 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24. In base all’articolo 38-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 l’Agenzia delle Entrate può emanare appositi atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, in tutto o in parte. I nuovi codici (per la loro conoscenza si rimanda al documento di prassi amministrativa) dovranno essere utilizzati per versare le somme dovute a seguito di conciliazione per recuperare i crediti non spettanti indebitamente utilizzati.
In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
(Vedi risoluzione n. 25 del 2026)
Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni - Risposte a quesiti
Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito all’applicazione delle agevolazioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni previsto dalla legge di Bilancio 2026. Per i lavoratori dipendenti privati è stata introdotta un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026. Per il 2026 la manovra in parola prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. Il documento di prassi amministrativa fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 2/E/2026 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato il perimetro delle agevolazioni in discorso. Il comma 7 della legge di Bilancio ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%. Tale imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria. Nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL siano riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, non previsti dalla contrattazione collettiva, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti. L’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5%, prevista dalla manovra 2026, si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli Ccnl per la festività soppressa del 4 novembre. I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno in corso, un’imposta sostitutiva del 15%, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. Il giorno di riposo settimanale può essere diverso dalla domenica. L’imposta sostitutiva in commento si applica alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente. Nel caso di lavoro supplementare svolto dal lavoratore in regime di part-time verticale l’agevolazione trova applicazione solo in caso di lavoro nel giorno di riposo, mentre non si applica nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. La circolare precisa che l’imposta sostitutiva pari al 15%, prevista dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026, si applica all’intera retribuzione corrisposta al lavoratore anche per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo. Per quanto concerne le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che tali indennità remunerano una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.
L’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 15%, prevista dalla legge di Bilancio 2026, si applica anche all’indennità di pernottamento, prevista dall’articolo 117 del CCNL Credito. Il documento di prassi amministrativa specifica che entrambe le imposte sostitutive, quella del 5% e del 15%, non trovano applicazione nell’ipotesi in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro. Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati, nonché con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2024, ha precisato che il predetto regime si applica ai redditi prodotti in Italia. Gli incrementi retributivi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma.
(Vedi circolare n. 3 del 2026)



