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Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Con la risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2017 l'Agenzia delle Entrate estende il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo alle consulenze e ai costi per le prestazioni esternalizzate prive di contratti ad hoc. Unico requisito l'interconnessione con l'attività di ricerca svolta. Nell'istanza di interpello l'impresa chiariva di essersi impegnata nella realizzazione di un prototipo dimostrativo, da utilizzarsi per la fase sperimentale della ricerca. Ricerca supportata, pur in assenza di un contratto, da terzi soggetti per la fase di costruzione. L'Agenzia delle Entrate si è servita della consulenza del Mise secondo il quale l'investimento realizzato e i corrispondenti costi sostenuti sono agevolabili quali attività di sviluppo sperimentale. I costi per la realizzazione del prototipo sono riconducibili alla ricerca extra muros per la parte relativa alla realizzazione di componenti nuovi. I costi sostenuti per le competenze tecniche e le privative industriali, invece, sono riconducibili alle competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica. Per quanto concerne la corretta imputazione temporale degli investimenti, i relativi costi devono considerarsi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.
(Vedi risoluzione n. 21 del 2017)






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