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Chiarimenti in merito al regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione catastale
Con la risoluzione n. 28/E dell’11 aprile 2018 l’Agenzia delle entrate risponde ai quesiti formulati da una società agricola (una Srl) che ha chiesto chiarimenti in merito al regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per il regime c.d. ‘catastale’. Il primo dei quesiti ai quali l’ufficio risponde è quello che appare di maggiore interesse. La società istante, una Srl, ha tutti i requisiti per applicare le disposizioni contenute nella legge 296/2006 che consentono alle società agricole di adottare ai fini delle imposte sui redditi il sistema di tassazione catastale. La società fa presente di non aver esercitato nella prima dichiarazione Iva annuale, l’opzione prevista per il predetto regime. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che le società agricole in possesso dei requisiti per la determinazione del reddito su base catastale, possono applicare il principio del comportamento concludente in caso di assenza di manifestazione di opzione. Dunque, l’ufficio salvaguardia il principio recato dall’articolo 1 del Dpr 442/1997 ferma restando la sanzionabilità (in via residuale) della circostanza afferente la mancata espressione dell’opzione. Sempre le società agricole possono far parte di un consolidato e, nella determinazione del reddito, procedere alla rateizzazione delle plusvalenze conseguite per la cessione degli immobili.
(Vedi risoluzione n. 28 del 2018)






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