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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni e per la restituzione spontanea del contributo non spettante

Il decreto legge Stabilità riconosce contributi a fondo perduto a favore di titolari di partita Iva, residenti in Italia, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Gli stessi possono, in alternativa, optare per un contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel mod. F24.

Con la risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘6941’ per consentire l'utilizzo in compensazione degli aiuti ricevuti. Il nuovo codice tributo è denominato ‘Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41/2021’.

Al fine di consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante e per procedere al versamento dei relativi interessi e delle sanzioni tramite il mod. ‘F24 Versamenti con elementi identificativi (c.d F24 ELIDE) l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘8128’ denominato ‘Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 1 DL n. 41/2021’;
  • ‘8129’ denominato ‘Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 1 DL n. 41/2021’;
  • ‘8130’ denominato ‘Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 1 DL n. 41/2021’.


(Vedi risoluzione n. 24 del 2021)






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